buon giorno,
una associazione dei commercianti del centro vorrebbe installare un impianto di filodiffusione per le strade del centro storico. Gli altoparlanti sarebbero agganciati ai lampioni della pubblica illuminazione; attraverso la filodiffusione verrebbe passata musica e spot pubblicitari per i quali raccoglierebbe le richieste di pubblicità. Il tutto gestito dalla associazione in questione per 2/3 anni e poi passerebbero la "proprietà" dell'impianto al Comune.
E' una cosa fattibile?
Quali atti dovrebbe fare il Comune?
Quali titoli abilitativi deve acquisire l'Associazione?
grazie
Anna
buon giorno,
una associazione dei commercianti del centro vorrebbe installare un impianto di filodiffusione per le strade del centro storico. Gli altoparlanti sarebbero agganciati ai lampioni della pubblica illuminazione; attraverso la filodiffusione verrebbe passata musica e spot pubblicitari per i quali raccoglierebbe le richieste di pubblicità. Il tutto gestito dalla associazione in questione per 2/3 anni e poi passerebbero la "proprietà" dell'impianto al Comune.
E' una cosa fattibile?
Quali atti dovrebbe fare il Comune?
Quali titoli abilitativi deve acquisire l'Associazione?
grazie
Anna
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DEVI FARE UNA GARA per l'affidamento del servizio ... eventualmente anche con affidamento diretto (se siamo sotto i 40 mila euro) comunque garantendo le disposizioni del dlgs 50/2016
salve,
non mi sono spiegata bene forse... non è il comune che vuole fare questo tipo di impianto e affidarlo ad un soggetto privato ma è un privato (in questo caso una associazione) che chiede al comune di poterlo fare e ci stiamo domandando quali titoli abilitativi deve chiedere per poter realizzare e gestire questo tipo di attività.
grazie
Anna
salve,
non mi sono spiegata bene forse... non è il comune che vuole fare questo tipo di impianto e affidarlo ad un soggetto privato ma è un privato (in questo caso una associazione) che chiede al comune di poterlo fare e ci stiamo domandando quali titoli abilitativi deve chiedere per poter realizzare e gestire questo tipo di attività.
grazie
Anna
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CONFERMIAMO: il privato NON può occupare il suolo o soprasuolo pubblico per mettere impianti di diffusione (soprattutto a scopo pubblicitario).
Le alternative sono:
1) il Comune fa bando con cui CONCEDE questa possibilità (soprasuolo ecc....) e prende un canone
2) il Comune gestisce direttamente
Il privato può chiedere il SUOLO PUBBLICO per questi impuanti ed autorizzazione alla pubblicità fonica ma il Comune non può autorizzare senza aver dato preventivamente un TITOLO CONCESSORIO.
QUINDI:
a) formalmente servono suolo pubblico ed autorizzazione alla pubblicità fonica
b) per rilasciarli occorre una procedura ad evidenza pubblica
[b]Confermo[/b], poi in base alle caratteristiche concrete (es. valore, importi, numero impianti, esigenze e interesse pubblico, etc etc) il Comune potrebbe esperire una procedura ad evidenza pubblica e -se ce ne sono i presupposti di legge, tra cui d. lgs. n. 50/2016- affidare direttamente l'incarico o come mera installazione dell'impianto ad un operatore economico [ma non è quanto richiesto mi pare] o diversamente come concessione, a fronte del pagamento di un canone o del sostenimento del costo o dell'esecuzione di determinati servizi [punto da approfondire in concreto]
In estrema sintesi -come detto dallo Staff- per occupare suolo pubblico [b]e[/b] svolgere il tipo di attività/servizio richiesto non basta un "titolo abilitativo" o comunque una richiesta va comunque instradata una procedura all'esito della quale viene rilasciato, sostanzialmente, un titolo concessorio [che può avere appunto varie "modalità" / caratteristiche - vedi sopra]
allora, se non ho capito male:
il privato NON PUO' richiedere di fare una cosa del genere (neppure chiedendo concessione soprasuolo pubblico e pagando la tassa di pubblicità) ma deve essere il Comune che fa un bando per concedere questa cosa con procedure di evidenza pubblica oppure il comune lo gestisce direttamente.
p.s. che intendi per "autorizzazione" alla pubblicità fonica?
grazie
allora, se non ho capito male:
il privato NON PUO' richiedere di fare una cosa del genere (neppure chiedendo concessione soprasuolo pubblico e pagando la tassa di pubblicità) ma deve essere il Comune che fa un bando per concedere questa cosa con procedure di evidenza pubblica oppure il comune lo gestisce direttamente.
p.s. che intendi per "autorizzazione" alla pubblicità fonica?
grazie
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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
ARTICOLO 59
(Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica.
1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è [color=red][b]autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.[/b][/color]
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 49, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).
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D.Lgs. 30/04/1992, n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli
In vigore dal 17 luglio 2011
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. (148)
[3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. (149) ]
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. (150)
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (151)
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (152). Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (153) (167)
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. (154)
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (152) può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (155) ad euro 1.697 (155) .
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.389 (165) ad euro 13.890 (165) in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (163) (166)
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. (156)
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.739 (161) ad euro 18.954 (161); nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (157)
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. (158)
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (159)
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. (162)
[13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (164) (160) ]
(148) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(149) Comma abrogato dall'art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.
(150) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(151) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 5, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.
(152) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
(153) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, dall'art. 5, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120; vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 5, L. 120/2010.
(154) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(155) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
(156) Comma sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(157) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e dall'art. 5, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.
(158) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, modificato dall'art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.
(159) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(160) Comma abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(161) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
(162) Comma inserito dall'art. 5, comma 2, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.
(163) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472; dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004; dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005; dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007; dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009; dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
(164) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 481, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(165) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
(166) La Corte costituzionale, con ordinanza 15 - 23 gennaio 2014, n. 9 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(167) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 23 maggio 2012.