Abbiamo ricevuto una "domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 d. lgs. 152/2006" per rinnovo di precedente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera presentata da una carrozzeria per l'attività di riparazione e verniciatura di veicoli.
La regione, con una nota in cui richiedeva un chiarimento al comune ed una integrazione di oneri all'interessato (cui è stato regolarmente ottemperato), indicava che "In assenza di comunicazioni in risposta alla presente si ricorda che la ditta richiedente potrà installare l'impianto oggetto della domanda di adesione alla autorizzazione alle emissioni di carattere generale dopo 45 giorni dalla data di presentazione della istanza al SUAP".
I 45 giorni sono, ovviamente, abbondantemente passati. Il richiedente potrebbe quindi procedere senza attendere ulteriori atti?
Il comune non deve rilasciare nessuna autorizzazione?
Il tecnico che segue la pratica avrebbe richiesto, se possibile, che il comune rilasciasse un'autorizzazione o una comunicazione o comunque un documento che prendesse atto della regolarità della pratica ed indicasse la validità del tutto a decorrere da una precisa data.
Confesso che in materia ambientale ho parecchia confusione in testa, il comune in questi casi cosa è tenuto a fare?
I 45 giorni sono, ovviamente, abbondantemente passati. Il richiedente potrebbe quindi procedere senza attendere ulteriori atti?
[color=red]Certo .... la procedura descritta è una "strana procedura" che esiste da vent'anni e che rappresenta una sorta di "scia a efficacia differita" laddove si prevede che esiste una AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA per chiunque aderisca a certe condizioni.
Quindi l'ISTANZA DI ADESIONE determina il formarsi della fattispecie per la quale l'autorizzazione è già rilasciata e non serve l'adozione di atti ulteriori[/color]
Il comune non deve rilasciare nessuna autorizzazione?
[color=red]NO, l'autorizzazione c'è ed è preventiva[/color]
Il tecnico che segue la pratica avrebbe richiesto, se possibile, che il comune rilasciasse un'autorizzazione o una comunicazione o comunque un documento che prendesse atto della regolarità della pratica ed indicasse la validità del tutto a decorrere da una precisa data.
[color=red]Non va fatto! La norma prevede il citato automatismo e il riferimento è il PROTOCOLLO da cui decorrono i 45 giorni.
E' come chiedere il rilascio di autorizzazione a seguito di SCIA
L'art. 272 dispone espressamente "I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269" ... cioè se l'interessato vuole l'autorizzazione ben può farlo ... ma DEVE CHIEDERE AUA ed attendere non 45 giorni ma il rilascio dell'atto (oggi 6-12 mesi?) ..... altrimenti si avvale della procedura semplificata
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Confesso che in materia ambientale ho parecchia confusione in testa, il comune in questi casi cosa è tenuto a fare?
[color=red]Vedi sopra[/color]
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[b]D.Lgs. 03/04/2006, n. 152[/b]
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
ART. 272 (Impianti e attività in deroga)
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2. [b]Per specifiche categorie di stabilimenti[/b], individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. (1270) (1275)
3. [b]Almeno quarantacinque giorni prima[/b] dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. (1271)
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