Data: 2017-05-16 13:05:13

Produttore agricolo, non imprenditore

Un produttore agricolo che non si iscrive in Camera di Commercio, perchè non raggiunge il volume d'affari previsto dalla normativa in materia, può vendere al dettaglio?
Riporto l'art. 4 del D.lgs 114/1998-  [i]Esercizio dell'attività di vendita.
1. [b]Gli imprenditori agricoli,[/b] singoli o associati, [b]iscritti nel registro delle imprese[/b] di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, [b]possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende[/b], osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli[b] in forma itinerante [/b]è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la [b]vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola[/b], nonché per la [b]vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni[/b] a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività (4).
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso [b]il commercio elettronico[/b].
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o [b]in locali aperti al pubblico[/b], la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la [b]vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio[/b] la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (5).
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di[b] vendita[/b] [b]di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa[/b].
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. [/i]
Siccome l'imprenditore agricolo può vendere al dettaglio in vario modo, come evidenziato nella parti in grassetto, è corretto concludere che per vendere al dettaglio un imprenditore agricolo deve iscriversi in Camera di Commercio? o c'è una forma di vendita che gli è consentita?
Grazie

riferimento id:40238

Data: 2017-05-16 13:53:22

Re:Produttore agricolo, non imprenditore

La soluzione sembra negativa:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1962.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17986.0

Così ci siamo espressi nel 2012 e sucessivamente e ad oggi non ci sono novità normative

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21293.0

riferimento id:40238

Data: 2017-05-16 15:06:59

Re:Produttore agricolo, non imprenditore

Ops ho scritto D.lgs 114/1998 invece di 228/2001!!! Sorry!!!
Quindi, per vendere al dettaglio in qualunque modo, deve iscriversi in CCIAA?

riferimento id:40238

Data: 2017-05-16 16:10:45

Re:Produttore agricolo, non imprenditore

Ops ho scritto D.lgs 114/1998 invece di 228/2001!!! Sorry!!!
[color=red]Nessun problema, si comprendeva![/color]

Quindi, per vendere al dettaglio in qualunque modo, deve iscriversi in CCIAA?
[color=red]Sì, o come imprenditore agricolo o come commerciante. Altrimenti vende all'ingrosso[/color]

riferimento id:40238

Data: 2017-05-17 13:11:55

Re:Produttore agricolo, non imprenditore

Grazie! Altro dubbio. La vendita in serra è da considerare vendita in locali aperti al pubblico (occorre quindi SCIA) o semplice vendita diretta nell'azienda agricola e quindi nessun adempimento verso il Comune?

riferimento id:40238

Data: 2017-05-18 06:46:45

Re:Produttore agricolo, non imprenditore


Grazie! Altro dubbio. La vendita in serra è da considerare vendita in locali aperti al pubblico (occorre quindi SCIA) o semplice vendita diretta nell'azienda agricola e quindi nessun adempimento verso il Comune?
[/quote]

Vendita diretta senza nessun adempimento se effettuata ai sensi dell'art. dlgs 228/2001

[color=red][b]Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228[/b][/color]

Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
(comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, legge n. 81 del 2006, poi dall'art. 27, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
(comma introdotto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)

8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)

8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)

riferimento id:40238

Data: 2017-05-18 10:01:06

Re:Produttore agricolo, non imprenditore

Il commercialista che mi ha sollevato le questioni che vi ho sottoposto, mi ha mandato una mail che riporto:
"ho sentito la Camera di Commercio di... che mi ha detto quanto segue:
[i]1. se il volume d'affari annuo è inferiore ad € 7000 (art 34 comma 6 dpr 633/72) non serve fare nessuna iscrizione al registro imprese nè scia, ecc. e nessun altro adempimento se non la piva;
2. se il volume d'affari annuo supera € 7000 allora ti devi iscrivere al registro imprese. Se vendi direttamente nel luogo in cui hai coltivato i prodotti non serve la scia. In caso contrario (vendita itinerante, in mercati o in negozio, ...) allora devi anche fare la scia.
Quindi, per il mio caso concreto, essendo il volume d'affari inferiore ad € 7000 ed vendendo solo nel luogo di coltivazione che comprende una serra non faccio nè la scia nè l'iscrizione in camera di commercio.
In futuro, se cambiano le condizioni, provvederemo alla predisposizione della scia e alla registrazione al registro imprese.[/i]
E' il caso che risponda, coinvolgendo anche la CCIAA, ribadendo che per VENDERE AL DETTAGLIO, indipendentemente dal volume d'affari,  DEVE iscriversi in CCIAA?

riferimento id:40238

Data: 2017-05-18 15:30:44

Re:Produttore agricolo, non imprenditore


Il commercialista che mi ha sollevato le questioni che vi ho sottoposto, mi ha mandato una mail che riporto:
"ho sentito la Camera di Commercio di... che mi ha detto quanto segue:
[i]1. se il volume d'affari annuo è inferiore ad € 7000 (art 34 comma 6 dpr 633/72) non serve fare nessuna iscrizione al registro imprese nè scia, ecc. e nessun altro adempimento se non la piva;
2. se il volume d'affari annuo supera € 7000 allora ti devi iscrivere al registro imprese. Se vendi direttamente nel luogo in cui hai coltivato i prodotti non serve la scia. In caso contrario (vendita itinerante, in mercati o in negozio, ...) allora devi anche fare la scia.
Quindi, per il mio caso concreto, essendo il volume d'affari inferiore ad € 7000 ed vendendo solo nel luogo di coltivazione che comprende una serra non faccio nè la scia nè l'iscrizione in camera di commercio.
In futuro, se cambiano le condizioni, provvederemo alla predisposizione della scia e alla registrazione al registro imprese.[/i]
E' il caso che risponda, coinvolgendo anche la CCIAA, ribadendo che per VENDERE AL DETTAGLIO, indipendentemente dal volume d'affari,  DEVE iscriversi in CCIAA?
[/quote]

Per correttezza puoi mandare una risposta del tipo:
"Le segnaliamo che quanto prospettato potrebbe esporla a sanzioni amministrative per cui Le suggeriamo di valutare attentamente l'knere di presentare comunque gli adempimenti prescritti (iscrizione in CCIAA) a prescindere dal volume d'affari.
Distinti saluti"

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