[color=red][b]Cass. Sez. III n. 18399 del 11 aprile 2017 (Ud 16 mar 2017) [/b][/color]
Presidente: Amoresano Estensore: Ramacci Imputato: PM in proc. Cotto
Rifiuti.Realizzazione discarica e differenza con abbandono di rifiuti
[b]E’ la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono. Diversamente, la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco.[/b]
[b]Il realizzare una discarica può ben significare allestire o anche destinare semplicemente un determinato sito a tale scopo, con la conseguenza che la eventuale realizzazione di opere può confermare la destinazione dell’area a discarica ma non costituisce una condizione assolutamente necessaria.[/b]
http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/12988-rifiuti-realizzazione-discarica-e-differenza-con-abbandono-di-rifiuti.html