Data: 2017-05-16 06:30:34

DECRETO SICUREZZA: le norme su commercio, somministrazione e TULPS

DECRETO SICUREZZA: le norme su commercio, somministrazione e TULPS

[color=red][size=14pt][b]D.L. 20/02/2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.[/b][/size][/color]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2017, n. 42.

[b]Art. 8. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[/b]
In vigore dal 22 aprile 2017
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; (15)
2. dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; (15)
2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico» (16);
b) all'articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.» (17).
[2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (18) ]
(15) Numero così modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.
(16) Numero aggiunto dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.
(17) Lettera così modificata dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.
(18) Comma soppresso dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

[b]Art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi[/b]
In vigore dal 22 aprile 2017
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. (19)
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma. (19)
3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. (19)
4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. (19)
(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

[b]Art. 12. Disposizioni in materia di pubblici esercizi[/b]
In vigore dal 22 aprile 2017
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (24)
2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi». (24)
(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

[b]Art. 12-bis. Modifica all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (25)[/b]
In vigore dal 22 aprile 2017
1. All'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,».
(25) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

[b]Art. 16-bis. Parcheggiatori abusivi (32)[/b]
In vigore dal 22 aprile 2017
1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».
(32) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48.

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Data: 2017-05-16 06:44:09

Re:DECRETO SICUREZZA: le norme su commercio, somministrazione e TULPS

[b][size=14pt]COMMENTI ED APPROFONDIMENTI:[/size][/b]

http://www.silb.it/il-decreto-legge-n-14-del-20-febbraio-2017-sulla-sicurezza-urbana/

http://www.lacasafuoricasa.it/2017/03/04/somministrazione-alcolici/

http://www.polizialocale.com/2017/03/15/divieto-somministrazione-bevande-alcoliche-minori-18-anni-dl-sicurezza-urbana/

http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/Sicurezza-urbana.pdf

http://www.regioni.it/newsletter/n-3142/del-12-04-2017/sicurezza-urbana-decreto-approvato-definitivamente-al-senato-16504/

http://www.camera.it/leg17/522?tema=decreto_sicurezza_urbana

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