Data: 2017-05-15 06:24:10

Fabbricato accatastato A10 - Copisteria e Cartoleria

Buongiorno,

vorrei prendere in affitto un fabbricato accatastato A10 di 60 mq e destinare diciamo il 70% della sua superficie a copisteria e il restante 30% della sua superficie a cartoleria.
Posso farlo con una semplice SCIA, oppure devo effettuare un cambio di destinazione d'uso del locale passando da A10 a C1?
Un cambio di destinazione d'uso del genere mi costerebbe circa 25.000 € per la sola monetizzazione dei parcheggi e vorrei assolutamente evitarlo.
Qualche consiglio per risparmiare i 25.000 euro :)?

Scherzi a parte ho ancora un paio di quesiti da porre:

1) la sola copisteria (senza cartoleria annessa) si potrebbe aprire in un fabbricato con destinazione d'uso A10?

2) se nel mio caso specifico valesse la regola del cambio di destinazione d'uso in C1 :-\, potrei lasciare il fabbricato in A10 destinando il 70% dello spazio ad uso direzionale (per esempio studio di progettazione grafica) e il restante 15% a copisteria e 15% a cartoleria? Sarebbe una destinazione d'uso mista a prevalenza A10 e quindi consentita?
scusate la mia ignoranza in questo campo e perdonatemi se  ho scritto delle assurdità :)
grazie anticipatamente

riferimento id:40203

Data: 2017-05-15 12:17:14

Re:Fabbricato accatastato A10 - Copisteria e Cartoleria

mi pare di capire che non è necessario cambiare la destinazione d'uso da A10 in C1 destinando solamente il 49%  alla cartocopisteria e lasciando il 51% ad uso ufficio... come si legge qui all'articolo 99 comma 4 http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12052465/PARTE+I+n.+53+del+12.11.2014.pdf/f86ef158-a09c-4e0e-b46a-6f404a6131a4
correggetemi se sbaglio

Art. 99
Mutamenti della destinazione d’uso
1. Le previsioni degli strumenti della pianifi cazione
territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui
all’articolo 98, sono defi niti con riferimento alle seguenti
destinazioni d’uso:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d’uso all’interno
della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
b) il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra
delle categorie indicate al comma 1 costituisce
mutamento rilevante della destinazione d’uso.
3. Gli strumenti di pianifi cazione territoriale e urbanistica
comunali possono:
a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione
d’uso all’interno della stessa categoria funzionale;
b) individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni
d’uso siano assimilabili:
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente
funzionali;
2) industriale e artigianale, commerciale all’ingrosso
e depositi, nonché direzionale e di servizio.
[b]4. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una
unità immobiliare è quella prevalente in termini di superfi
cie utile.[/b]
5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di
medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a
quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite
espressa previsione del piano operativo in conformità
con la disciplina del piano strutturale. In assenza di
tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di
vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi
comportanti la modifi ca della destinazione d’uso di
edifi ci esistenti o l’incremento della superfi cie di vendita
di strutture commerciali già insediate.
6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fi ni della
presente legge quella risultante da:
a) atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati
in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali
che stabiliscono le destinazioni;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere
a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di
entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che
stabiliscono le destinazioni d’uso.

riferimento id:40203

Data: 2017-05-25 18:40:44

Re:Fabbricato accatastato A10 - Copisteria e Cartoleria

In primis occorre precisare che la destinazione d'uso ai fini della LR 65/2014 è  quella risultante dagli atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazione, in mancanza si prende in considerazione la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni d’uso.
Nell'ipotesi che la destinazione d'uso sia quella corrispondente all'A10 (uffici e studi privati) destinando una superficie inferiore al 50% ad altra funzione ritengo che l'intervento debba essere considerato gratuito in quanto non c'è variazione della destinazione d'uso, in quanto quella ad uso ufficio era già prevalente.
Anche il Governo, alla pagina www.casa.governo.it, nel pubblicizzare il decreto "sblocca Italia", per gli interventi di accorpamento delle U.I. informa che " Con lo Sblocca Italia per i lavori di frazionamento o accorpamento degli appartamenti i costi sugli oneri da pagare al comuni sono sostanzialmente diminuiti. Dovranno essere pagati solo nel caso in cui le trasformazioni effettuate determinano un aumento della superficie calpestabile dell’ appartamento che genera una erogazioni maggiore di servizi da parte dell’amministrazione comunale, il così detto “carico urbanistico” (necessità di più acqua, più fognatura, più parcheggi……). I costi da pagare sono quantificati, comunque, solo rispetto alle opere di urbanizzazione, il costo di costruzione non dovrà essere pagato."
Quindi se l'unità immobiliare rimane immutata in termini di S.U. (che è la somma delle superfici calpestabili ai sensi dell'art 11 del regolamento regionale 64/R ) la destinazione da considerare è quella prevalente e pertanto, se l'unità è già ad uso ufficio ritengo che l'intervento non sia oneroso, mentre nella fattispecie se la destinazione d'uso divenisse commerciale o altro ( come prevalente) , il contributo dovrebbe essere applicato su tutta la superficie.
Inoltre occorre fare molto attenzione, se per realizzare le opere edili è necessario eseguire opere strutturali in tale caso, è obbligatorio presentare UNA SCIA ma anche corrispondere gli oneri di urbanizzazione.
Infine il cambio d'uso è oneroso con pagamento degli oneri di urbanizzazione, se aumenta il carico urbanistico, secondo il principio usato dalla regione per determinare l'onerosità degli interventi: chi decide quando aumenta il carico è il DM 1444/1968 (con il raffronto degli standard dovuti) o meglio il Regolamento Urbanistico (o Piano Oprativo) del Comune quando disciplina la materia.

riferimento id:40203
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