In un capannone una società ha la sua sede e fa grande distribuzione di slot e altri congegni per il gioco. In quello stesso capannone sono state ricavate varie stanze e ognuna di esse è stata destinata a sede di una ulteriore società, sempre controllata da quella principale. In altre parole il titolare maggioritario è sempre lo stesso il quale ora chiede se, in una stessa stanza, possa subaffittare uno spazio ad un'altra società. E' possibile?
riferimento id:40193
In un capannone una società ha la sua sede e fa grande distribuzione di slot e altri congegni per il gioco. In quello stesso capannone sono state ricavate varie stanze e ognuna di esse è stata destinata a sede di una ulteriore società, sempre controllata da quella principale. In altre parole il titolare maggioritario è sempre lo stesso il quale ora chiede se, in una stessa stanza, possa subaffittare uno spazio ad un'altra società. E' possibile?
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POSSIBILISSIMO senza alcun adempimento (salvo iscrizione camerale) + eventuali procedure edilizie per il frazionamento se necessario.
Dovranno fare DUVRI per la sicurezza.
Quindi possono coesistere due società sullo stesso sub catastale?
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Quindi possono coesistere due società sullo stesso sub catastale?
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Certo ... non esiste nessuna norma che lo vieta, ed anzi l'art. 35 dlgs 59/2010 lo contempla come REGOLA:
[b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59[/b]
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Art. 35. (Attività multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.