Data: 2017-05-11 10:46:17

ART. 20 DLGS 50/2016 - OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO

L'Amministrazione sta valutando la proposta da parte della locale associazione kayak di far realizzare direttamente una piccola OOPP: rifacimento locali rimessaggio+ufficio dell'associazione+bagni/spogliatoi, già esistenti e già in uso all'associazione ma obsoleti (costo stimato circa € 150.000,00 - € 200.000,00). Si utilizzerebbe l'istituto dell'art. 20 del Codice, stante il fato che realizzerebbero a loro totale carico l'opera, utilizzando donazioni/sponsorizzazioni recuperate nel corso degli anni. Si sottoscriverebbe apposita convenzione, valutato preventivamente il relativo progetto di fattibilità, come prescritto dall'art. 20 del Codice.
La delibera ANAC 763 del 16/07/2016, sembrerebbe escludere l'applicabilità dell'art. 20 qualora sussistano "scambi/contropartite" nella convenzione che farebbero assumere carattere oneroso alla convenzione stessa. Ora, nel caso di specie l'associazione godrebbe dell'uso dei locali riqualificati, peraltro diritto di cui già gode ai sensi della convenzione tutt'ora vigente con scadenza 2018, la cui durata si intenderebbe comunque prorogare di ulteriori 20/30 anni: ovviamente l'associazione non intende realizzare un'opera a propria cura e spese (per lei molto onerosa) senza garanzie circa il fatto che possa goderne per un tempo ragionevole. L'associazione inoltre non ha scopo di lucro e il godimento dei beni in argomento è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività sociali/sportive societarie.
Premesso quanto sopra chiedo:
a) ci sono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 20 del Codice?
b) è legittimo allungare la durata della convenzione o si delinea come "scambio/contropartita" che farebbe decadere l'applicabilità dell'art. 20? Se prorogabile c'è un limite massimo di durata (l'associazione chiederebbe 30 anni)?
c) l'Amministrazione sta valutando di inserire nella nuova convenzione anche la concessione dell'uso a titolo gratuito a favore della medesima società di un attiguo immobile comunale oggi dismesso, in quanto l'associazione chiede nuovi spazi. Anche in questo caso l'uso di questo immobile sarebbe strettamente strumentale alle funzioni sportive societarie, senza scopo di lucro. Il mio dubbio è che se questo fosse inserito nella medesima convenzione che prevede la realizzazione della piccola opera direttamente da parte dell'associazione, si potrebbe configurare come un nuovo diritto di godimento, aggiuntivo rispetto a quanto già in essere, quindi potrebbe far venir meno l'applicabilità dell'art. 20, stante il riconoscimento di un nuovo vantaggio economico, inteso come cessione nuovo diritto di godimento (anche se l'associazione non lucrerebbe su tale diritto)

riferimento id:40155

Data: 2017-05-11 13:55:21

Re:ART. 20 DLGS 50/2016 - OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO


L'Amministrazione sta valutando la proposta da parte della locale associazione kayak di far realizzare direttamente una piccola OOPP: rifacimento locali rimessaggio+ufficio dell'associazione+bagni/spogliatoi, già esistenti e già in uso all'associazione ma obsoleti (costo stimato circa € 150.000,00 - € 200.000,00). Si utilizzerebbe l'istituto dell'art. 20 del Codice, stante il fato che realizzerebbero a loro totale carico l'opera, utilizzando donazioni/sponsorizzazioni recuperate nel corso degli anni. Si sottoscriverebbe apposita convenzione, valutato preventivamente il relativo progetto di fattibilità, come prescritto dall'art. 20 del Codice.
La delibera ANAC 763 del 16/07/2016, sembrerebbe escludere l'applicabilità dell'art. 20 qualora sussistano "scambi/contropartite" nella convenzione che farebbero assumere carattere oneroso alla convenzione stessa. Ora, nel caso di specie l'associazione godrebbe dell'uso dei locali riqualificati, peraltro diritto di cui già gode ai sensi della convenzione tutt'ora vigente con scadenza 2018, la cui durata si intenderebbe comunque prorogare di ulteriori 20/30 anni: ovviamente l'associazione non intende realizzare un'opera a propria cura e spese (per lei molto onerosa) senza garanzie circa il fatto che possa goderne per un tempo ragionevole. L'associazione inoltre non ha scopo di lucro e il godimento dei beni in argomento è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività sociali/sportive societarie.
Premesso quanto sopra chiedo:
a) ci sono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 20 del Codice?
b) è legittimo allungare la durata della convenzione o si delinea come "scambio/contropartita" che farebbe decadere l'applicabilità dell'art. 20? Se prorogabile c'è un limite massimo di durata (l'associazione chiederebbe 30 anni)?
c) l'Amministrazione sta valutando di inserire nella nuova convenzione anche la concessione dell'uso a titolo gratuito a favore della medesima società di un attiguo immobile comunale oggi dismesso, in quanto l'associazione chiede nuovi spazi. Anche in questo caso l'uso di questo immobile sarebbe strettamente strumentale alle funzioni sportive societarie, senza scopo di lucro. Il mio dubbio è che se questo fosse inserito nella medesima convenzione che prevede la realizzazione della piccola opera direttamente da parte dell'associazione, si potrebbe configurare come un nuovo diritto di godimento, aggiuntivo rispetto a quanto già in essere, quindi potrebbe far venir meno l'applicabilità dell'art. 20, stante il riconoscimento di un nuovo vantaggio economico, inteso come cessione nuovo diritto di godimento (anche se l'associazione non lucrerebbe su tale diritto)
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Difficile motivare la mancanza di contropartite laddove l'Amministrazione si autovincola per 20/30 (peraltro in affidamento diretto senza valutazione comparativa).
Escluso l'art. 20 a nostro avviso la procedura corretta è:
1) AVVISO per la nuova concessione dal 2018 al miglior operatore che realizzi le opere in commento
2) in cambio sfruttamento del bene per 20/30 anni
3) eventuale contropartita economica a copertura dei costi sociali.

INSOMMA una concessione più che un art. 20.

riferimento id:40155
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