Data: 2017-05-11 08:23:56

vendita al domicilio società estera

Cari amici di Omniavis, caro Simone,

vi pongo un quesito borderline tra normativa commerciale e fiscale.

L’attività di vendita al domicilio può essere esercitata anche da una società estera identificata solo ai fini IVA in Italia?
Se sì, a quale comune bisogna inoltrare la SCIA?
Ed inoltre laddove chiariti gli aspetti fiscali, se l'attività si configurasse come professionale ed abituale sussisterebbe l'obbligo comunque di iscrizione in Camera di commercio (tra i requisiti da soddisfare in Scia)?
Grazie 1000! cari saluti
Luca

riferimento id:40149

Data: 2017-05-11 10:10:29

Re:vendita al domicilio società estera

L’attività di vendita al domicilio può essere esercitata anche da una società estera identificata solo ai fini IVA in Italia?
[color=red]Se impresa COMUNITARIA senz'altro sì ... ai sensi della direttiva 123/2006 e dlgs 59/2010
Art. 20. (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)

1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.

2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Art. 21. (Requisiti da giustificare)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;
f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.
2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformità con i principi di non discriminazione e proporzionalità.
[/color]

Se sì, a quale comune bisogna inoltrare la SCIA?
[color=red]A NESSUNO .... l'operatore comunitario opera in base al titolo del PROPRIO PAESE DI ORIGINE .... qui in Italia non è tenuto ad avere niente[/color]

Ed inoltre laddove chiariti gli aspetti fiscali, se l'attività si configurasse come professionale ed abituale sussisterebbe l'obbligo comunque di iscrizione in Camera di commercio (tra i requisiti da soddisfare in Scia)?
[color=red]Qualora l'operatore comunitario non effettui una prestazione temporanea e occasionale sorgono gli obblighi previsti per tutti: SCIA (in questo caso in qualsiasi Comune italiano) e iscrizione in CCIAA (competente in relazione alla sede legale in Italia)[/color]

Grazie 1000! cari saluti
Luca

riferimento id:40149

Data: 2017-05-12 10:06:59

Re:vendita al domicilio società estera

Quindi un operatore comunitario che opera in modo continuativo sul territorio nazionale, pur in assenza di un ufficio, deposito o quant’altro in Italia (in quanto l’amministrazione e i depositi si trovano in Germania, la merce viene spedita al cliente direttamente dalla Germania etc.;sul territorio nazionale la società tedesca opera esclusivamente attraverso venditori a domicilio indipendenti) deve comunque iscriversi presso la Camera di Commercio (e quindi costituire una stabile organizzazione o una società in Italia)?

Grazie Cari saluti

riferimento id:40149

Data: 2017-05-12 10:54:03

Re:vendita al domicilio società estera


Quindi un operatore comunitario che opera in modo continuativo sul territorio nazionale, pur in assenza di un ufficio, deposito o quant’altro in Italia (in quanto l’amministrazione e i depositi si trovano in Germania, la merce viene spedita al cliente direttamente dalla Germania etc.;sul territorio nazionale la società tedesca opera esclusivamente attraverso venditori a domicilio indipendenti) deve comunque iscriversi presso la Camera di Commercio (e quindi costituire una stabile organizzazione o una società in Italia)?

Grazie Cari saluti
[/quote]

NO, se i venditri sono indipendenti ed ahnno propria partita iva .... il fatto che vendano prodotti di qiesta azienda tedesca è indifferente e quindi l'azienda non deve iscriversi in Italia.
SOLO SE l'azienda opera direttamente con proprio personale e struttura deve iscriversi.

riferimento id:40149

Data: 2017-05-12 11:44:06

Re:vendita al domicilio società estera

grazie 1000! super!

riferimento id:40149
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it