ORARI ESERCIZI COMMERCIALI: solo lo Stato li può determinare - liberalizzazione
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 10 maggio 2017 n. 98
TESTO COMPLETO: http://buff.ly/2q5z8CY
Conseguenze:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come modificata dall’art. 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge regionale n. 29 del 2005;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge regionale n. 29 del 2005, come modificato dall’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2016 e successivamente dall’art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l’adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio);
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2016, limitatamente alla parte in cui prevede che ai «centri commerciali naturali» possano aderire anche «la Camera di commercio e il Comune competente per territorio»;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2016;