Data: 2017-05-10 12:50:55

carcasse animali

Buongiorno,
per avviare l'attività di inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali, oltre all'autorizzazione unica ambientale che altre pratiche deve presentare una ditta?
Grazie mille

riferimento id:40137

Data: 2017-05-10 16:18:45

Re:carcasse animali


Buongiorno,
per avviare l'attività di inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali, oltre all'autorizzazione unica ambientale che altre pratiche deve presentare una ditta?
Grazie mille
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REGIONE LOMBARDIA HA UNA SPECIFICA DISCIPLINA CHE PREVEDE LA NECESSITA' DI UNA PREVIA LOCALIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE E UNA VERIFICA PREVENTIVA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA.
RIPORTO LA NORMATIVA:

Lombardia
Reg. reg. 09/11/2004, n. 6
Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.
Pubblicato nel B.U. Lombardia 8 novembre 2004, n. 46, I S.O.
Capo VIII
Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione
Art. 29
Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione.
1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.
3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30
Sepoltura degli animali d'affezione.
1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

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