buona sera,
quando in un procedimento autorizzativo vengono richieste integrazioni da parte di un Ufficio/Ente che deve esprimere il parere, è legittimo applicare l'art. 2 c. 7 della L. 241/90 (il termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo massimo di 30 gg)?
Se si, è legittimo inserire nella richiesta di integrazioni una formula che dica che le integrazioni devono essere presentate nel termine massimo di 30 gg decorso il quale la pratica verrà archiviata per rinuncia?
In merito alla questione "sospensione" o "interruzione" dei termini può valere ugualmente e dove sta la differenza?
Grazie
Anna
buona sera,
[color=red]BUONGIORNO[/color]
quando in un procedimento autorizzativo vengono richieste integrazioni da parte di un Ufficio/Ente che deve esprimere il parere, è legittimo applicare l'art. 2 c. 7 della L. 241/90 (il termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo massimo di 30 gg)?
[color=red]Sì, alla disciplina SUAP si applicano le disposizioni generali della L. 241/1990 ivi comprese le norme sui termini.
Nel caso del DPR 160 l'art. 7 dispone "Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata".
La formulazione è ANALOGA a quella della 241/1990 (che aggiunge solo "per una sola volta")
CONFERMIAMO che il concetto "per una sola volta" va letto in questo senso:
1) è possibile richiedere integrazioni UNA VOLTA PER OGNI ENTE coinvolto (se mi arriva richiesta VVF di integrazioni e la trasmetto subito e dopo 2 giorni arriva ARPAT mando anche quella di ARPAT .... se mi arriva nuovamente dai VVF no ... salvo quanto detto sotto)
2) è possibile una SECONDA richiesta di integrazioni se le esigenze conoscitive derivano dalle INTEGRAZIONI stesse. Esempio: Manca la relazione geologica. Ti chiedo la relazione geologica. Dalla relazione geologica viene fuori che sotto ci sono gli etruschi ... ti chiedo relazione storico-artistica senza violare tale principio
3) la richiesta di più integrazioni (anche "illegittima") NON INFICIA il procedimento ma potrebbe determinare responsabilità disciplinare o civile ma non determina vizi nell'atto
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Se si, è legittimo inserire nella richiesta di integrazioni una formula che dica che le integrazioni devono essere presentate nel termine massimo di 30 gg decorso il quale la pratica verrà archiviata per rinuncia?
[color=red]Sì, da anni suggeriamo di inserirlo nel REGOLAMENTO SUAP. Ma anche senza regolamento se lo indicate ESPLICITAMENTE nella richiesta di integrazioni avete titolo ad ARCHIVIARE decorso il termine assegnato.[/color]
In merito alla questione "sospensione" o "interruzione" dei termini può valere ugualmente e dove sta la differenza?
[color=red]FORMALMENTE ESISTEREBBE una differenza ma di fatto tutte le integrazioni sono INTERRUZIONE (i termini decorrono ex novo).
RAGIONAMENTO: se ti chiedo integrazioni significa che non ho tutti gli elementi per valutare, quindi non consumo il potere di valutazione .... la sospensione aveva un senso quando le integrazioni riguardavano aspetti formali come la mancanza del numero sufficiente di copie cartacee ecc..
QUALCHE COMUNE HA DISCIPLINATO ESPLICITAMENTE IN QUESTO MODO:
Art. 4 - Sospensione e interruzione dei termini
1. I procedimenti possono essere oggetto di “sospensione” e di “interruzione” del termine.
2. Nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati per cui si tiene conto, nel computo dei termini, del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza a quello della intervenuta sospensione e del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di presentazione delle documentazioni o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste.
3. Nel procedimento oggetto di “interruzione” i termini vengono azzerati e l’intero termine decorre nuovamente dal ricevimento della domanda, denuncia, dichiarazione, comunicazione o, comunque, dell’istanza regolare.
4. Nei casi di sospensione e interruzione, il responsabile del procedimento stabilisce un termine congruo per la presentazione da parte dell’istante di quanto richiesto.
5. Nel caso in cui le leggi o i regolamenti non stabiliscano se un procedimento può essere oggetto di “sospensione” o “interruzione” e la domanda, denuncia, dichiarazione, comunicazione o, comunque, l’istanza debba essere oggetto di integrazione o correzione, si terrà conto del principio generale della “sospensione” di cui all’art. 2 comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, quale modalità di maggior favore per l’utente.
6. Se il richiedente non presenta entro il termine assegnato le documentazioni o le integrazioni richieste o non provvede ad eliminare i vizi riscontrati, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento si conclude con un provvedimento di non accoglimento e con i conseguenti atti di archiviazione o inibitori sull’attività eventualmente intrapresa.
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