Data: 2017-05-09 09:54:34

responsabile tecnico palestra

L'art. 16 del  dpgr 42/r del 2016 recita testualmente che:
A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile
tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laurea quadriennale del vecchio
ordinamento) in scienze motorie.

al seguente art. 17 il comma 2 stabilisce che l'art. 16, comma 1, non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui responsabile tecnico sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 16 comma 5 del dpgr 7/r/2007....

ho il caso di una palestra, operante da circa un ventennio, nel quale il responsabile tecnico individuato è in possesso del diploma isef...
a seguito di un cambio di gestione, che ha reso necessaria la scia di subingresso, la ASL richiede l'indicazione del responsabile tecnico con i requisiti di cui all'art. 16 co. 1

ho visto che la legge 18/6/2000 n. 136 ha equiparato il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive (afferente alla classe 33 del di 4/8/2000) ma non riesco a capire se è quadriennale o no....

Può il responsabile tecnico continuare a operare come tale? :o

riferimento id:40120

Data: 2017-05-10 19:47:04

Re:responsabile tecnico palestra

qui trovi una sintesi della questione che hai rammentato di cui alla legge 136/2002:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot6012_11

[i]... ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”. [/i]

Ritengo che il subingresso, relativamente ai requisiti personali dei soggetti faccia ricadere l'azienda conduttrice nel campo applicativo della nuova normativa

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