[size=18pt]Gli atti di diffida non vanno immediatamente impugnati[/size]
"Gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità, e che, di conseguenza, la giurisprudenza nega che siano immediatamente lesivi e comportino un onere di immediata impugnazione (cfr. di recente, in tema di impianti di comunicazione, Cons. Stato, III, n. 5480/2015)." Lo ha ribadito la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5 maggio 2017. Per approfondire vai alla sentenza.
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La DIFFIDA non è un atto impugnabile ... è mero atto preparatorio
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2015, n. 3955; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 maggio 2016, n. 2719), è inammissibile, per carenza del requisito della lesività, il ricorso proposto per l’annullamento giurisdizionale di un atto comunale recante una mera “diffida”, trattandosi, infatti, di atto che assume carattere meramente preparatorio, a rigore nemmeno necessario, rispetto all’adozione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, la quale costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento.
[color=red][b]TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 15 dicembre 2016 n. 5782[/b][/color]
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