Illegittima l'IMPOSTA DI SOGGIORNO se la Regione non adotta l'elenco dei Comuni
[color=red][b]TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 5 maggio 2017 n. 647[/b][/color]
Pubblicato il 05/05/2017
N. 00647/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01590/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2011, proposto da:
xxxx S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Gambicorti, con domicilio eletto presso lo studio Marco Tafi in Firenze, via Fra Giovanni Angelico 76;
contro
Comune di Montescudaio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;
per l’annullamento
– della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Montescudaio n. 12 del 14/06/2011 concernente il Regolamento dell’imposta di soggiorno;
– della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Montescudaio n. 13 del 14/06/2011 con cui è stata stabilita l’aliquota di imposta pari a € 1,00 al giorno per persona;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati;
– nonché per la condanna del Comune di Montescudaio al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente ed in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Montescudaio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente espone di essere proprietaria del “Camping Montescudaio” sito nel territorio dell’omonimo comune e di avere ricevuto comunicazione dell’istituzione dell’imposta di soggiorno recante la determinazione dell’importo giornaliero di € 1,00 per persona nel periodo dal 1 ° luglio al 30 settembre 2011
Avverso tale atto si gravava la ricorrente chiedendone l’annullamento e deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011
2. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23/2011. Eccesso di potere per carenza di presupposti ed errore manifesto.
3. Violazione dell’art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 446/97.
Si costituiva in giudizio il Comune di Montescudaio opponendosi all’accoglimento del gravame.
Nella pubblica udienza del 5 aprile 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato.
[color=red][b]Merita assorbente rilievo quanto dedotto con il primo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, co.1, d.lgs. n. 23/2011 giacché la possibilità di istituire l’imposta in parola sarebbe riservata ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni, mentre per gli altri comuni sarebbe necessario presupposto l’inclusione nell’elenco regionale delle località turistiche, previo accertamento da parte della regione stessa della vocazione turistica del comune.[/b][/color]
Dispone la norma citata che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché’ i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio…”.
[b]Secondo una condivisibile interpretazione l’attribuzione alla Regione, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno, s’inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 Cost. che, nell’ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario.[/b]
“Ne consegue che, anche per ragioni di ordine costituzionale, riveste carattere fondamentale l’accertamento dell’effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l’imposta di soggiorno; accertamento che l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha rimesso all’esclusivo scrutinio della Regione (con l’eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria” (T.A.R. Molise, 25/07/2014, n. 4779.
[color=red][b]Nel caso di specie non risulta che la Regione Toscana abbia dato attuazione alla disposizione citata predisponendo l’apposito elenco dei comuni legittimati ad istituire l’imposta in questione.[/b][/color]
Né vale, come ritenuto da controparte, sostenere che al fine di cui trattasi sarebbe sufficiente l’inclusione nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica adottato ai sensi della l. reg. n. 28/1999 di recepimento del d.lgs. n. 114/1998.
[color=red][b]Tale norma, infatti, anche a prescindere dalla sua intervenuta abrogazione ad opera del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n.15/R, si propone la finalità di regolare le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa allo scopo di “favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attività commerciali su tutto il territorio regionale” ed in particolare “la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci…la tutela del consumatore, l’efficienza, l’innovazione e la modernizzazione della rete distributiva”, ovvero regolare la deroga agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.[/b][/color]
Finalità che, come è evidente, si pongono su un piano del tutto diverso da quello oggetto del decreto n. 23/2011 al quale, come già fatto cenno, si riconnette un potere impositivo che, per il suo corretto esercizio, richiede il rigoroso rispetto di tutti i passaggi procedurali dal medesimo stabiliti.
[b]Di tanto, come rilevato dalla ricorrente, ha piena consapevolezza la stessa Regione come è dato evincere dal deliberato della Giunta Regionale che, nella seduta del 13 giugno 2011, rilevato che “la Regione Toscana non dispone di un elenco regionale delle località turistiche o città d’arte” riteneva necessario dare corso all’approvazione di tale elenco al fine di “consentire la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno anche ai Comuni che, pur non essendo capoluogo di Provincia, o Unioni di Comuni, hanno comunque il carattere di località turistica o città d’arte”.[/b]
Ne segue, per le ragioni esposte, che, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bernardo Massari Armando Pozzi
Il sito della Regione Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/elenco-regionale-delle-localita-turistiche-o-citta-d-arte
Elenco regionale località turistiche o città d'arte della Toscana (testo aggiornato al decreto n. 5431/2014).
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70220/ELENCO+LOCALITA+TURISTICHE+O+CITTA+DARTE+aggiornato+2014.pdf/44b2d3b8-5829-4951-b34b-e5b83874250c