Salve
Mi è stato contestato di aver scritto sulle fatture vendita la dicitura "rottami" anziché oreficeria usata , pur essendo realmente rottami poiché ho un laboratorio orafo con regolare punzone.
Secondo l'accusa per "evadere iva" poiché avevo usato il regime reverse charge (anziché il regime margine) , quando la risoluzione agenzia entrate 92 E 2013 chiarisce che anche per l'oreficeria usata destinata a fonderie viene assoggettata al regime iva reverse charge.
Secondo l'esperto/i come posso dimostrare ulteriormente che realmente era oreficeria usata lavorata nel mio laboratorio e poi prodotto reali rottami venduti appunto successivamente e realmente?
Ci sono altre documentazioni/ risoluzioni che rendano chiaro che anche se fosse stata oreficeria usatai i il regime reverse charge è quello da adottare?
Potreste inviare il chiarimento 92 E 2013 poiché non ve ne è piu' traccia anche sul sito o link agenzia entrate....stranamente è introvabile....
Grazie a tutti.
[left][left][left]Allego il link alla risoluzione (che effettivamente da google non è raggiungibile, è stato necessario ricercarlo manualmente sul sito dell'agenzia)
[url=http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+92e+del+12+dicembre+2013/RIS+92e+del+12+12+13.pdf]http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+92e+del+12+dicembre+2013/RIS+92e+del+12+12+13.pdf[/url]
In base alla circolare, "[i]la cessione di oggetti d'oro, non più idonei ad essere inseriti nel circuito commerciale e insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, in quanto impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di “materiale d'oro” o “semilavorato”. Ne consegue che per tale cessione l'imposta è assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, previsto dall'articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972[/i]".
In base alla circolare, ciò che rileva per l'applicazione della reverse charge è la destinazione dell'ora al processo di "lavorazione e trasformazione": in tal senso la circolare poi precisa ulteriormente che "[i]un bene risulta destinato ‘per vocazione’ ad un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia inidoneo oggettivamente ad essere inserito nel circuito commerciale, perché rotto o difettoso (come nel caso dei rottami), ma anche ogni qual volta - pur essendo
un monile sano e non definibile in senso stretto come ‘rottame’ – sia ceduto ad un operatore che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale.
In sostanza, la destinazione al processo di lavorazione e trasformazione industriale, che rende applicabile il regime dell’inversione contabile alle relative cessioni, riguarda non solo i rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di oro
usato, a prescindere dalle condizioni in cui si trova (sia esso integro ovvero rotto o difettoso, riparabile o meno), in considerazione della destinazione di tali materiali al ricondizionamento industriale proprio dei semilavorati dell'oro
industriale[/i]".
Quindi, a mio parere, nel momento in cui la cessione avviene allo scopo di inserire l'oro in un processo industriale di trasformazione si dovrebbe ritenere applicabile la reverse charge; la circolare prevede però un ulteriore precisazione:
"[i]Il reinserimento di tali beni nel processo di lavorazione industriale [u][b]deve risultare in modo univoco[/b][/u] e non dipendere dalla scelta dell’industria di affinazione. E’ quindi necessario che il cessionario svolga effettivamente sul bene d’oro usato (che gli è stato ceduto) attività di fusione e trasformazione
industriale del metallo, dovendo ritenersi che tale circostanza sia l’unica che consente di assimilare, sotto il profilo del trattamento IVA, l'acquisto dei suddetti beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale (semilavorato), soggetto al
meccanismo dell’inversione contabile... i beni d’oro usati possono essere ritenuti per vocazione destinati ad un processo di trasformazione industriale ogniqualvolta il cessionario è un azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi, ovvero ogniqualvolta il cessionario è un’azienda di fabbricazione, titolare di marchio di identificazione ai sensi del D.lgs. 251 del 1999, che effettua l’attività di affinazione industriale del
metallo prezioso al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d’oro recanti il proprio marchio di identificazione. Diversamente, l’esercizio da parte di un’azienda dell’attività di trasformazione e, contestualmente, di commercializzazione dei beni usati esclude che i beni d’oro usati possano essere ritenuti per vocazione sempre destinati ad un processo di trasformazione industriale[/i]".
In conclusione quindi, più che sulla natura (rottami/oreficeria usata), che la circolare non ritiene discriminante, e che mi sembra più difficile da provare, io focalizzerei l'attenzione sui soggetti a cui l'oro è stato venduto: se si tratta di soggetti che effettuano esclusivamente lavorazione del metallo comprato, è un punto su cui fare leva.
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salve
i soggetti che acquistano effettuano esclusivamente la lavorazione del metallo(banco metalli)
Il problema principale che mi viene obiettato è che in acquisto da privati era "oreficeria usata" , mentre poi vendutancome "rottami" ( dicitura generalizzante comunemente usata nel settore poiché la merce andava ad essere rottamata e fusa dalla fonderia che dopo pesata e saggiata diventava "rottame"
ovviamente non avrei tratto alcun vantaggio fiscale alla luce della 92 E 2013 sia asserendo "rottame " sia "oreficeria usata"
Questo è il nocciolo obiettato....
Io produrrei tutti i documenti utili - anche passati - a dimostrare che, diciture a parte, l'operazione rientra comunque tra quelle assoggettate a reverse charge, alla fine quello che conta è la sostanza dell'operazione.
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