Data: 2017-05-05 09:02:36

Attività di pubblico spettacolo o intrattemineto

Buongiorno, il decreto Madia 2 ha previsto per le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento il rilascio di autorizzazione. Diverse sentenze della Corte Costituzionale (es. n. 142 del 15.12.1967, n.56 del 15.04.1970) hanno dichiarato l'llegittimità dell'articolo 68 del TULPS nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luogo aperto al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza. Alla luce delle suddette sentenze il rilascio dell'autorizzazione è previsto solo per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e trattenimento svolto in forma imprenditoriale. Per gli altri casi (es. Associazioni non aventi scopo di lucro che organizzazano  sagre, manifestazioni del Comune) è corretto far presentare SCIA?

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Data: 2017-05-07 16:09:37

Re:Attività di pubblico spettacolo o intrattemineto


Buongiorno, il decreto Madia 2 ha previsto per le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento il rilascio di autorizzazione. Diverse sentenze della Corte Costituzionale (es. n. 142 del 15.12.1967, n.56 del 15.04.1970) hanno dichiarato l'llegittimità dell'articolo 68 del TULPS nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luogo aperto al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza. Alla luce delle suddette sentenze il rilascio dell'autorizzazione è previsto solo per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e trattenimento svolto in forma imprenditoriale. Per gli altri casi (es. Associazioni non aventi scopo di lucro che organizzazano  sagre, manifestazioni del Comune) è corretto far presentare SCIA?
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NO,
la SCIA è comunque un titolo abilitativo. La sentenza della Corte Costituzionale esclude l'assoggettabilità a TITOLO ABILITATIVO (sia esso autorizzazione che scia .... ovviamente nel 1967 non si discuteva della SCIA).
Le attività NON IMPRENDITORIALI quindi non sono soggette ad alcun ADEMPIMENTO ..... ma ATTENZIONE. La giurisprudenza ritiene applicabile il TULPS anche alle attività non imprenditoriali SE, per le modalità di svolgimento, assumano rilevanza economica (offerta al pubblico e non ai soli soci ecc...).
Ciò premesso riteniamo applicabile la SCIA anche agli artt. 68 sotto le 200 persone, sia per attività imprenditoriali che non

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Data: 2017-05-08 11:47:58

Re:Attività di pubblico spettacolo o intrattemineto

confermo:

Sì, il d.lgs. n. 222/2016 no può ampliare né ridurre  il campo applicativo della varie norme che riconduce in tabella A. La tabella A detta disposizioni sulle procedure.
Per esempio (oltre a quello che hai fatto tu)  ai sensi del  d.lgs. n. 112/98 sono state tolte dall’ambito applicativo dell’art. 68 le rappresentazioni teatrali o cinematografiche.
A parere mio non si applica nemmeno la SCIA. la SCIA sostituirebbe l'autorizzazione. Al più una semplice comunicazione ai fini di quanto disposto dal Titolo IX del DM 19/08/1996
Resta inteso che lo spettacolo (anche teatrale o senza scopo di lucro) potrebbe aver bisogno dell'art. 80 TULPS qualora si configurasse un locale /ambiente per lo spettacolo recintato o con mezzi di stazionamento per il pubblico

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Data: 2017-05-09 07:37:42

Re:Attività di pubblico spettacolo o intrattemineto

In base a quale principio può essere applicata la SCIA per i trattenimenti con capienza inferiore a 200 persone?
Per quanto riguarda le sale cinematografiche la L.R. 25.02.2010, n. 21 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR  06.06.2011, n.22/R prevedono l'autorizzazione per sale cinematografiche con oltre 700 posti e per le medie e grandi multisale. A Camaiore domani apre un cinema con 250 posti. Ho fatto fare comunicazione con allegata agibilità ex art. 80 tulps, agibilità edilizia e scia prevenzioni incendi.

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Data: 2017-05-09 11:30:18

Re:Attività di pubblico spettacolo o intrattemineto

In estrema sintesi (si potrebbe approfondire molto) sotto le 200 persone vige l'abilitazione ex art. 68/69 tulps + autorizzazione ex art. 80 TULPS.

Le autorizzazioni di polizia personali come quelle dell'art. 86 (somministrazione, ecc.) possono essere tradotte in SCIA. Il comune, ai sensi della potestà regolamentare nelle materie di propria competenza può prevedere tale fattispecie. E' ragionevole farlo per spettacoli non molto impattanti e, va da sé, che pare logico farlo per quelli inferiori alle 200 persone perché anche sul lato autorizzazione di agibilità ex art. 80 l'asseverazione del tecnico sostituisce in toto il ruolo della CCVLPS, quindi: SCIA ASSEVERATA.

L'autorizzazione regionale per sale cinematografiche è di dubbia legittimità, vedi AGCM: AS1115 – REGIONE TOSCANA - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI del 19 marzo 2014.
Tale autorizzazione non assorbe gli altri titoli necessari vedi, sul punto, l'art. 17-quinquies del reg. 22R/2015: 250 posti implicano il rilascio di un'autorizzazione ex art. 80 TULPS previa verifica da parte della CCVLPS

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