Con P.V. della Polizia M. è' stata comminata la sanzione amm.va pecuniaria prescritta dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/'98, ovvero € 5.164.
Contestualmente è stato redatto verbale di sequestro delle cose/attrezzature pertinenti la violazione. Detto verbale, con l'elenco delle cose sequestrate, è stato trasmesso al Sindaco quale Autorità competente in materia, ex art. 29, comma 5 del predetto decreto.
Il Sindaco, ovvero il Fun.zio Resp.le, deve provvedere alla adozione del provvedimento di confisca della merce/attrezzature in quanto, se ho ben compreso la norma, [b]esso è obbligatorio[/b].
Il pagamento della sanzione pecuniaria deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione; mentre, entro 30 giorni, è possibile fare pervenire scritti difensivi.
Se decorsi i 60 giorni, l'interessato non ha pagato e non ha prodotto ricorso, si adotta ordinanza - ingiunzione di pagamento e contestuale confisca della merce, [glow=red,2,300][glow=red,2,300][b]entro il termine di 6 mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro[/b][/glow][/glow], ex art. 19, comma 3 L. n. 689/1981?
Se invece, si propone opposizione al solo sequestro, entro il termine di 10 giorni dalla relativa proposizione deve adottarsi provvedimento con cui si rigetta l'opposizione ed entro i successivi due mesi dalla ricezione del rapporto dell'organo verbalizzante adottare [glow=red,2,300][b]ulteriore provvedimento[/b][/glow] di ordinanza - ingiunzione di pagamento e di confisca?
L'eventuale ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contestuale confisca della merce è da proporsi al Giudice ordinario civile (Tribunale) ex art. 6 del d.lgs 150/2011?
E' corretto il ragionamento che ho effettuato?
Grazie e cordiali saluti
[color=red]PREMESSA: la poilizia NON ha comminato sanzione ma elevato verbale di contestazione (SONO DUE COSE DIVERSE). Entro 60 giorni l'interessato può PAGARE IN MISURA RIDOTTA 5.164 euro ... [/color]
Se decorsi i 60 giorni, l'interessato non ha pagato e non ha prodotto ricorso, si adotta ordinanza - ingiunzione di pagamento e contestuale confisca della merce, entro il termine di 6 mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro, ex art. 19, comma 3 L. n. 689/1981?
[color=red]Quello dell'interessato NON è un ricorso ma SCRITTI DIFENSIVI. Anche in assenza di scritti difensivi l'autorità competente deve valutare ai fini dell'adozione di ordinanza ingiunzione o ARCHIVIAZIONE (quindi si può archiviare anche senza scritti difensivi).
Comunque la decisione sulla CONFISCA va adottata entro 6 mesi[/color]
Se invece, si propone opposizione al solo sequestro, entro il termine di 10 giorni dalla relativa proposizione deve adottarsi provvedimento con cui si rigetta l'opposizione ed entro i successivi due mesi dalla ricezione del rapporto dell'organo verbalizzante adottare ulteriore provvedimento di ordinanza - ingiunzione di pagamento e di confisca?[color=red]Sì ... ricordando che in sede di ordinanza ingiunzione va DETERMINATA l'entità della sanzione (l'abitudine di confermare il doppio del minimo è concettualmente sbagliata).[/color]
L'eventuale ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contestuale confisca della merce è da proporsi al Giudice ordinario civile (Tribunale) ex art. 6 del d.lgs 150/2011?
[color=red]CONFERMO[/color]
E' corretto il ragionamento che ho effettuato?
[color=red]CORRETTO[/color]