Buon pomeriggio,
quale destinazione d'uso deve avere l'immobile per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso?
Abbiamo il caso di una ditta che intende svolgere questa tipologia di attività avendo a disposizione un immobile con destinazione d'uso "civile abitazione".
Grazie
Buon pomeriggio,
quale destinazione d'uso deve avere l'immobile per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso?
Abbiamo il caso di una ditta che intende svolgere questa tipologia di attività avendo a disposizione un immobile con destinazione d'uso "civile abitazione".
Grazie
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Il commercio all'ingrosso necessita della destinazione COMMERCIO ALL'INGROSSO E DEPOSITI
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Art. 99
Categorie funzionali e (105) mutamenti della destinazione d’uso
1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali (106) :
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
[color=red][b]f) commerciale all’ingrosso e depositi;
[/b][/color]g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso.
3. Gli strumenti di pianificazione (107) urbanistica comunali possono:
a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:(106)
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
2) industriale e artigianale e commerciale, all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.
4. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.
6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:
a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all’entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale.(108)