Data: 2017-05-03 09:06:17

Oro usato on line

Ciao,
so che non è possibile vendere on line oggetti preziosi usati in quanto non è garantita l'identificazione certa del cliente ai fini dell'annotazione nell'apposito registro ex art.128 tulps.
Avete materiale normativo in merito o circolari?
E' solo il 128 del TULPS al quale dover fare riferimento a tal fine?
Ps. se una ditta compra oggetti usati e li rigenera a mio avviso non ricade nel divieto...giusto? L'oggetto, a mio avviso, è considerato nuovo ...
:)

riferimento id:40003

Data: 2017-05-03 10:52:32

Re:Oro usato on line


Ciao,
so che non è possibile vendere on line oggetti preziosi usati in quanto non è garantita l'identificazione certa del cliente ai fini dell'annotazione nell'apposito registro ex art.128 tulps.
Avete materiale normativo in merito o circolari?
E' solo il 128 del TULPS al quale dover fare riferimento a tal fine?
Ps. se una ditta compra oggetti usati e li rigenera a mio avviso non ricade nel divieto...giusto? L'oggetto, a mio avviso, è considerato nuovo ...
:)
[/quote]

IN ATTESA DEL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI SEGNALIAMO CHE L'INTERPRETAZIONE CORRENTE E' NEL SENSO DELLA ABROGAZIONE DEL REGISTRO COSE USATE:

COSE USATE - abrogato anche l'obbligo del registro (MININTERNO 2/3/2017)

L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il MININTERNO ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.

[color=red][b]Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017[/b][/color]

http://buff.ly/2mkmQGN

riferimento id:40003

Data: 2017-05-03 17:58:18

Re:Oro usato on line

rammenta i c.d. "preziosi":
L’art. 127, comma 1 TULPS prevedeva (in origine) l’obbligo di licenza del Questore per i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini.
Il d.lgs. n. 112/1998, all’art. 16 ha disposto la soppressione, nell'articolo citato, delle parole: i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini. Quindi niente più licenza né altri obblighi.
Il Ministro dell’Interno ha chiarito che l’esonero della licenza sussiste per gli orafi iscritti all’albo delle imprese artigiane anche nel caso che questi esercitino la vendita al dettaglio di oggetti di propria produzione nei locali di produzione od a essi contigui.
L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di oggetti non di propria produzione (quindi l’esercizio del commercio al dettaglio) comporta l’ottenimento della  licenza di pubblica sicurezza per il commercio di oggetti preziosi.

per i "Preziosi" il registro dell'art. 128 è ancora in vigore (fa tutto la Questura)

riferimento id:40003
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it