L'ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 aprile 2017, n. 304, secondo cui nel processo amministrativo telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno in formato cartaceo e sottoscritto secondo le modalità tradizionali ed un secondo in formato informatico munito della firma digitale.
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5610
Il primo ad affrontare la questione è stato il TAR Lazio, secondo il quale la firma analogica apposta sull'atto cartaceo destinato alla notifica permetterebbe di riferire in modo inequivocabile il contenuto dell’atto al difensore anche in assenza di una firma digitale. La notifica cartacea non sarebbe perciò nulla in quanto, ricorrendo alle modalità tradizionali di notifica, queste avrebbero permesso il raggiungimento dello scopo, “con la conseguenza che non può farsi luogo ad una pronuncia di nullità ex art. 156, comma 3 c.p.a.” (TAR Lazio, Sez. II, sent. 01/03/2017, n. 2993).
Fin qui, il giudice amministrativo si è limitato a recepire quanto positivamente espresso dall'art. 14 D.P.C.M. 40/2016: con l'entrata in vigore del PAT la notifica a mezzo PEC diventa modalità ordinaria di notificazione, ma nulla muta con riferimento alle notifiche cartacee. Ciò, in considerazione del fatto che non sempre è possibile eseguire una notificazione telematica: si pensi alla mancata implementazione del Registro PP.AA. oppure del registro A.N.P.R.
La questione è stata invece trattata dal punto di vista della forma degli atti processuali dal TAR Calabria, che per primo ha utilizzato la locuzione "doppio originale". Non sembra cosa da poco, se si pensa che tale locuzione era ampiamente invalsa nella prassi per intendere il problema in oggetto.
Secondo il TAR Calabria, “nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale” concludendo che “in ogni caso, la redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione ha comunque consentito alla Regione Calabria di venire a conoscenza dell’instaurazione della lite” richiamando così il principio di cui all’art. 156 c.p.c. (TAR Calabria, Sez. I, sent. 26/04/2017, n. 679).
https://processoamministrativotelematico.wordpress.com/2017/05/09/doppio-originale-come-formare-il-ricorso-per-la-notifica-cartacea/