Egregio Dottore, nel mio Comune c'è un circolo privato che fa musica fino a notte tarda disturbando i vicini.
Ora, se lo spettacolo è per i soli soci non vi sono controlli particolari da fare se non per le emissioni acustiche.
Il problema è che forse tali eventi non sono riservati ai soli soci.
Ho visto che la circolare del ministero interno del 19.05.1984 prescrive che debbono ritenersi assoggettati alla normativa sugli spettacoloi e trattenimenti pubblici i locali che, ancorchè asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:
1. accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa senza formalità;
2. pubblicità degli spettacoli mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini;
3. complessità dei locali dove si svolge l'attività;
4. elevato numero di persone che accedono al circolo. Al riguardo si fa riferimento a n. 100 posti ex DM 16.02.1982.
INOLTRE, il D.P.C.M. 16.09.1999 n. 504, richiamando esplicitamente l'art. 118 del regolamento esecuzione TULPS precisa ancora le circostanze che possono contribuire a definire il carattere privato della rappresentazione o manifestazione ed in particolare:
- art. 1 co. 3: la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 gg. prima della manifestazione;
- art. 2: la sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo;
- art. 2: possono partecipare non più di 500 persone;
- art. 2: ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1 può organizzare le manifestazioni previste nello stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le manifestazioni stesse, organizzate ai soli fini della solidarietà, non debbono comunque avere carattere di concorrenzialità sul mercato.
- art. 3: gli artisti e gli esecutori NON possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà;
LA SIAE NON può rilasciare le autorizzazioni di inizio attività e ler elative agevolazioni in caso di mancanza dei succitati requisiti
[b]Da quanto mi è sembrato di capire, inoltre, i circoli privati NON possono chiedere la licenza ex art. 68,69 e 80 TULPS perchè verrebbe meno il carattere "privato".[/b]. Inoltre agli spettacoli ed intrattenimenti possono partecipare anche parenti ed amicio dei soci (e aquesto punto il controllo diventa impossibile".
A questo punto, dovrei controllare il predetto circolo privato, e vorrei sapere:
1. il predetto fa pubblicità su facebook degli eventi e della somministrazione (senza scrivere "RISERVATA AI SOLI SOCI"); che tipo di sanzioner applicare per questo?
2. se volessi fare con la Polizia Locale i controlli notturni e trovassi un socio appena iscritto (da meno di 60 gg) posso sanzionare ai sensi dell'art. 68?
3. come regolarmi con parenti ed amici dei soci?
Grazie
[color=red]PREMESSA:
D.P.C.M. 16.09.1999 n. 504 riguarda solo le AGEVOLAZIONI SIAE e non la disciplina dei trattenimenti.
Un circolo può ben realizzare eventi anche per non soci e per farlo dovrà fare scia art. 68 ... in tal caso non avrà le agevolazioni ...
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1. il predetto fa pubblicità su facebook degli eventi e della somministrazione (senza scrivere "RISERVATA AI SOLI SOCI"); che tipo di sanzioner applicare per questo?
[color=red]NESSUNA, solo l'eventuale somministrazione ai non soci è sanzionabile non anche la pubblicità eventualmente rivolta a tutti[/color]
2. se volessi fare con la Polizia Locale i controlli notturni e trovassi un socio appena iscritto (da meno di 60 gg) posso sanzionare ai sensi dell'art. 68?
[color=red]NON si applica il limite di 60 giorni. La giurisprudenza richiede una non contestualità, ma anche 1 giorno solo è sufficiente[/color]
3. come regolarmi con parenti ed amici dei soci?
[color=red]Giurisprudenza ammette l'accesso e la somministrazione anche agli amici.
DIFFICILE contestare ... solo in presenza di "avventori isolati", cioè non soci che fruiscono della somministrazione senza che siano insieme ad altri è possibile intervenire.
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Grazie Dottore per la solita puntuale risposta.
Un ultimo quesito.
Ma in questo caso sono comunque tenuti a presentarmi una relazione di impatto acustico? Oppure la devo richiedere io?
La mancata presentazione (su mia richiesta o meno) cosa comporta? Ci sono delle sanzioni? Grazie ancora
Grazie Dottore per la solita puntuale risposta.
Un ultimo quesito.
Ma in questo caso sono comunque tenuti a presentarmi una relazione di impatto acustico? Oppure la devo richiedere io?
La mancata presentazione (su mia richiesta o meno) cosa comporta? Ci sono delle sanzioni? Grazie ancora
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Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari[b] che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali[/b]
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0227.htm
Se non usano strumenti musicali ... non è dovuta.
Per le violazioni: L. 447/1995 art. 10
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1995_0447.htm
Grazie. Quindi se usano consolle e strumenti musicali devono farla giusto? Qual'è la sanzione in caso di mancata presentazione? Grazie
riferimento id:39992
Grazie. Quindi se usano consolle e strumenti musicali devono farla giusto? Qual'è la sanzione in caso di mancata presentazione? Grazie
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Legge 26 ottobre 1995, n. 447
10. Sanzioni amministrative
(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
[color=red][b]3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.
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4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.
4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.
5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Grazie Dottore.
Ancora qualche dubbio.
L'art. 31 della legge 383/2000 prevede che i circoli privati che abbiano i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle APS possono effettuare pubblicità purchè inseriscano nel messaggio pubblicitario "pubblicità riservata ai soci del corcolo".
Ora, secondo Lei, è possibile che un circolo (no APS) effettui pubblicità su facebook senza mettere la suddetta dicitura o addirittura scrivendo "ingresso libero"?. La pubblicità su facebook può esser intesa come diretta ad un pubblico indiscriminato secondo Lei?
Grazie
Grazie Dottore.
Ancora qualche dubbio.
L'art. 31 della legge 383/2000 prevede che i circoli privati che abbiano i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle APS possono effettuare pubblicità purchè inseriscano nel messaggio pubblicitario "pubblicità riservata ai soci del corcolo".
Ora, secondo Lei, è possibile che un circolo (no APS) effettui pubblicità su facebook senza mettere la suddetta dicitura o addirittura scrivendo "ingresso libero"?. La pubblicità su facebook può esser intesa come diretta ad un pubblico indiscriminato secondo Lei?
Grazie
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La citata disposizione vale solo per le ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ... un circolo può pubblicizzare all'esterno la propria attività senza alcun vincolo (quindi anche riferendosi ad un pubblico indiscriminato).
Teoricamente può pubblicizzare anche la somministrazione .... ciò che è vietato e sanzionata è la presenza di non soci, non tanto la somministrazione interna (il divieto vale solo per le insegne d'esercizio).
Insomma i circoli provati NON APS e NON rientranti nella normativa 504/1999 possono fare tutto, a soci, parenti ed amici di soci. Giusto?
Ma per quanto riguarda la somministrazione invece ho dei dubbi.
Per il circolo affilato è possibile la somministrazione ai soci anche senza requisiti professionali.
Ma per i circoli NON affiliati qual'è la normativa sulla somministrazione? Occorrono i requisiti professionali?
C'è chi dice si e chi dice no (avanzando la tesi che essendo una cerchia ristretta di persone non necessitano i requisiti).
Poi c'è chi distingue le attività commerciali svolte dai circoli provati e chi no.
su questo argomento ho un pò di confusione.
potete ragguagliarmi perfavore?
Insomma i circoli provati NON APS e NON rientranti nella normativa 504/1999 possono fare tutto, a soci, parenti ed amici di soci. Giusto?
Ma per quanto riguarda la somministrazione invece ho dei dubbi.
Per il circolo affilato è possibile la somministrazione ai soci anche senza requisiti professionali.
Ma per i circoli NON affiliati qual'è la normativa sulla somministrazione? Occorrono i requisiti professionali?
C'è chi dice si e chi dice no (avanzando la tesi che essendo una cerchia ristretta di persone non necessitano i requisiti).
Poi c'è chi distingue le attività commerciali svolte dai circoli provati e chi no.
su questo argomento ho un pò di confusione.
potete ragguagliarmi perfavore?
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Dal 2012 NON è più necessario il requisito professionale PER TUTTI I CIRCOLI in quanto è stato eliminato dal Dlgs 147/2012 come indicato qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17646.0