Data: 2017-04-30 06:43:14

CENTURIONI ROMANI - sospesa contingibile ed urgente del Sindaco di Roma

CENTURIONI ROMANI - sospesa contingibile ed urgente del Sindaco di Roma

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[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II – ordinanza 27 aprile 2017 n. 201[/b][/color]

Pubblicato il 27/04/2017

N. 02012/2017 REG.PROV.CAU.

N. 15423/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15423 del 2016, proposto da:

xxxx, Associazione Centurioni Artisti di Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetta Lubrano, prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano, presso il secondo dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 79;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Ministero dell’Interno, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

[color=red][b]– dell’ordinanza di Roma Capitale n. 122 dell’1.12.2016 con la quale è stato disposto il divieto in un’ampia zona, costituente praticamente tutto il Centro storico di Roma, “di qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro”;[/b][/color]

– di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, in particolare, ove occorra, del decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell’Interno e della direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 10 ottobre 2012.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e delle amministrazioni statali intimate;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati di cui al verbale;

Considerato che le ordinanze contingibili ed urgenti rappresentano il rimedio approntato dall’ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza impreviste;

Ricordato che deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (Corte Cost., sentenza n. 115 del 2011);

[b]Rilevato che, nel caso di specie, gli episodi richiamati nelle relazioni depositate in atti, non appaiono di entità tale da configurare una vera e propria “emergenza”, non altrimenti fronteggiabile (cfr. Cons. St., sez. III, sentenza n. 2697 del 29.5.2015) e non giustificano, pertanto, il divieto indiscriminato e più volte reiterato, di svolgere un’attività lecita e comunque avente caratteristiche analoghe a quella dei c.d. “artisti di strada”, oggetto di specifica regolamentazione da parte di Roma Capitale;[/b]

Considerato, altresì, che permane tuttora il dovere dell’amministrazione di adottare la disciplina organica anche dell’attività svolta dai c.d. centurioni, la quale richiede, quantomeno, il rilascio di un previo titolo autorizzativo;

Rilevato che, dall’istruttoria disposta dal Collegio, è emerso come l’iter di approvazione di siffatta regolamentazione, non sia stato nemmeno avviato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’ordinanza n. 122 dell’1.12.2016.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 6.12.2017.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Silvia Martino Antonino Savo Amodio

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