Il Comando Polizia Locale dopo aver stilato due verbali in un anno, di accertamento di violazione da parte di un itinerante, di altro comune, che si posizionava nel giorno del mercato settimanale, in aree adiacenti il mercato (aree non previste) ha richiesto al SUAP di emettere nei confronti dello stesso un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
Domande
1) per la sospensione occorre avvio del procedimento 241/90?
2)Visto che l'art.29 c.3 114/98 prevede che, in caso di recidiva sospensione da 1 a 20giorni , non avendo un regolamento che disciplina questa discrezionalità possiamo sospendere la sua attività vietandogli per otto giorni di itinerare nel nostro comune?
3) L'operatore finora non ha fatto niente ( nè scritti difensivi,nè pagamenti)
4)Il comma 3 dell'art.29 prevede la possibilità ( non un obbligo) per il Sindaco di disporre la sospensione ;
In questa ampia discrezionalità sia nella possibilità di sospendere sia nel numero di giorni da quantificare , è bene che si concordi anche con il Sindaco, prima di emettere il provvedimento di sospensione?
Grazie
Forse vi è sfuggito il post, vi ringrazio
riferimento id:399701) per la sospensione occorre avvio del procedimento 241/90?
[color=red]E' dubbio in quanto il dlgs 114/1998 introduce una SANZIONE ACCESSORIA non collegata all'applicazione di una sanzione principale (ordinanza ingiunzione)( bensì alla mera contestazione (verbale) dell'organo accertatore ....
Inoltre si tratta di sanzione accessoria facoltativa.
SUGGERISCO di fare avvio del procedimento
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2)Visto che l'art.29 c.3 114/98 prevede che, in caso di recidiva sospensione da 1 a 20giorni , non avendo un regolamento che disciplina questa discrezionalità possiamo sospendere la sua attività vietandogli per otto giorni di itinerare nel nostro comune?
[color=red]La norma prevede la sospensione del titolo che quindi vale per tutto il territorio nazionale .... ma qui si apre un PROBLEMA.
Sei tu competente territorialmente? Se tizio non ha la scia nel tuo Comune puoi solo inviare comunicazione al Comune competente.
ANCHE SE sospendi il titolo l'interessato potrebbe presentare il giorno dopo nuova scia (da te o altrove) ed aggirare il divieto ....
NORMA NON BEN FATTA
Suggerisco di fare solo sanzione pecuniaria .... se del caso reiterarla tutti i giorni ... ma non fare sanzione accessoria
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3) L'operatore finora non ha fatto niente ( nè scritti difensivi,nè pagamenti)
[color=red]Non rilevante[/color]
4)Il comma 3 dell'art.29 prevede la possibilità ( non un obbligo) per il Sindaco di disporre la sospensione ;
In questa ampia discrezionalità sia nella possibilità di sospendere sia nel numero di giorni da quantificare , è bene che si concordi anche con il Sindaco, prima di emettere il provvedimento di sospensione?
[color=red]La competenza NON è del Sindaco ma del responsabile del servizio. Il Sindaco non ha voce in capitolo e l'eventuale termine va determinato ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
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[b]Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
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Art. 29 Sanzioni
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3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.