Data: 2017-04-28 08:51:03

Educatori cinofili

Buongiorno.

Due educatori cinofili iscritti all'albo nazionale svolgono attraverso un'associazione ASD a cui gli associati versano una quota annuale un'attività di passeggiate per l'educazione e la socializzazione dei cani ( non di addestramento) svolta a volte su terreni di privati e a volte svolta su sentieri, boschi ecc. Hanno necessità di qualche autorizzazione? E' consentita su terreni di privati ? E se decidessero di recintare un terreno servono oltre ai permessi dell'edilizia la destinazione d'uso e qualche autorizzazione ?

Grazie.

Saluti

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Data: 2017-04-28 09:12:12

Re:Educatori cinofili


Buongiorno.

Due educatori cinofili iscritti all'albo nazionale svolgono attraverso un'associazione ASD a cui gli associati versano una quota annuale un'attività di passeggiate per l'educazione e la socializzazione dei cani ( non di addestramento) svolta a volte su terreni di privati e a volte svolta su sentieri, boschi ecc. Hanno necessità di qualche autorizzazione? E' consentita su terreni di privati ? E se decidessero di recintare un terreno servono oltre ai permessi dell'edilizia la destinazione d'uso e qualche autorizzazione ?

Grazie.

Saluti
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Se si tratta di sole passeggiate con soci e cani ... non servono adempimenti specifici.
Considera che in Toscana esiste una disciplina specifica delle AREE DI ADDESTRAMENTO, quindi occorre verificare se non si ricada nella fattispecie:

[color=red][b]L.R. 12/01/1994, n. 3
Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».[/b][/color]

Art. 24
Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa (76).
2. La struttura regionale competente approva il regolamento di gestione delle aree [, tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7] (77).
3. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico (78).
4. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (79).
5. L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.
5-bis. La struttura regionale competente può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti (80).
6. La superficie complessiva di territorio agro - silvo- pastorale di ciascuna Provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2% di cui lo 0,5% può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agrituristico-venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.
7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale (81).
7-bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata (82).
7-ter. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agrituristico-venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso (83).
7-quater. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7-bis, l'abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico-venatorie all'interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione (84).
8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta «Area addestramento cani» devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della presente legge.
9. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.
9-bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (85) (86).
(76) Comma prima modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 3 febbraio 2010, n. 2 e poi così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia, sentiti i Comuni interessati, può affidare, su richiesta, la gestione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio provinciale, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.».
(77) Comma così modificato prima dall'art. 25, comma 2, L.R. 3 febbraio 2010, n. 2 e poi dall'art. 34, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).
(78) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 aprile 2009, n. 17. Il testo originario era così formulato: «3. Le aree di cui al presente articolo devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria.».
(79) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 aprile 2009, n. 17. Il testo originario era così formulato: «4. L'emanazione del provvedimento di cui al 1° comma del presente articolo è condizionata al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.».
(80) Comma prima aggiunto dall'art. 25, comma 3, L.R. 3 febbraio 2010, n. 2 e poi così modificato dall'art. 34, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).
(81) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 aprile 2009, n. 17. Il testo originario era così formulato: «7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, a questo fine può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale.».
(82) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 9 aprile 2009, n. 17, poi così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 3 febbraio 2010, n. 2.
(83) Il presente comma, aggiunto dall'art. 1, comma 5, L.R. 9 aprile 2009, n. 17, è stato poi così sostituito dall'art. 25, comma 5, L.R. 3 febbraio 2010, n. 2. Il testo originario era così formulato: «7-ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7-bis l'abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello di riconoscimento di colore arancione.».
(84) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 6, L.R. 3 febbraio 2010, n. 2.
(85) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 7, L.R. 3 febbraio 2010, n. 2.
(86) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con D.P.G.R. 26 luglio 2011, n. 33/R.

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