Ciao Simone,
Con l’abrogazione del 2° comma dell’art. 124 tulps, viene meno l’obbligo per i pubblici esercizi (Bar-Ristoranti,ecc) di munirsi dell’autorizzazione (o di presentare la SCIA) non soltanto con riferimento all’allietamento ma anche al trattenimento vero e proprio, ovvero quello dove è prevista la maggiorazione della consumazione, lo spostamento dei tavolini, la pubblicità ecc.
Quindi, in sostanza, mi pare di capire che:
a) se un esercizio pubblico (bar o ristorante esso sia) svolge occasionalmente o non attività di trattenimento non dovrà più munirsi di alcuna autorizzazione né presentare alcuna S.C.I.A. ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S., ma dovrà comunque rispettare le condizioni di cui al titolo XI del D.M. in materia di prevenzione incendi se l’affluenza è inferiore a 100 persone;
E allora che fine fanno/faranno le prescrizioni che una volta era possibile dare sula licenza d’esercizio ovvero dichiararne l’osservanza nella SCIA da parte dell’interessato?
E la Valutazione di impatto acustico?
Come conseguenza dovrebbe scomparire anche la sanzione di cui all’art. 69 tulps?
Mi puoi descrivere sinteticamente quali sono gli adempimenti (se ci sono) nei confronti del comune da parte di persona titolare di esercizio pubblico che volesse dare trattenimenti musicali nell’ambito del medesimo, sia occasionalmente che per l’intera stagione stiva?
Ripropongo il quesito caso mai ti fosse sfuggito- Grazie.
Ciao Simone,
Con l’abrogazione del 2° comma dell’art. 124 tulps, viene meno l’obbligo per i pubblici esercizi (Bar-Ristoranti,ecc) di munirsi dell’autorizzazione (o di presentare la SCIA) non soltanto con riferimento all’allietamento ma anche al trattenimento vero e proprio, ovvero quello dove è prevista la maggiorazione della consumazione, lo spostamento dei tavolini, la pubblicità ecc.
Quindi, in sostanza, mi pare di capire che:
a) se un esercizio pubblico (bar o ristorante esso sia) svolge occasionalmente o non attività di trattenimento non dovrà più munirsi di alcuna autorizzazione né presentare alcuna S.C.I.A. ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S., ma dovrà comunque rispettare le condizioni di cui al titolo XI del D.M. in materia di prevenzione incendi se l’affluenza è inferiore a 100 persone;
E allora che fine fanno/faranno le prescrizioni che una volta era possibile dare sula licenza d’esercizio ovvero dichiararne l’osservanza nella SCIA da parte dell’interessato?
E la Valutazione di impatto acustico?
Come conseguenza dovrebbe scomparire anche la sanzione di cui all’art. 69 tulps?
Mi puoi descrivere sinteticamente quali sono gli adempimenti (se ci sono) nei confronti del comune da parte di persona titolare di esercizio pubblico che volesse dare trattenimenti musicali nell’ambito del medesimo, sia occasionalmente che per l’intera stagione stiva?
Le prescrizioni, di fatto, sono stabilite dalla legge es. orario (libero), contenimento dei limiti acustici, capienza del locale e rispetto delle norme di prevenzione incendi.
In caso di superamento dei limiti di emissione acustica, l'interessato può chiedere la deroga al sindaco ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. h), della legge 447/95, se attività temporanea (nella deroga si possono stabilire prescrizioni con limitazioni di orario e limite al valore di emissione da superare), in caso contrario dovrà risanare l'ambiente con idonea isonorizzazione o effettuare trattenimenti a basso impatto acustico (es. con assenza di impianti di amplificazione).
Comunque aspettiamo la legge di conversione e poi vediamo.
Esperienza insegna che le cose molte volte tornano indietro.
Sull'impatto acustico guarda anche il DPR 227/2011
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0227.htm
Soprattutto art. 4 e allegato B
In merito al DPR 227/2011 aggiungerei che l'esclusione da parte del titolare del PE dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico non lo assolve dal dovere di rispettare i limiti di emissione previsti nella zona di insediamento ed inoltre fanno eccezione gli esercizi di somministrazione che utilizzano impianti di diffusione sonora (quale locale non ha una radio, un televisore o impianto stereo ecc.?)
riferimento id:3996Per cortesia fatemi un esempio pratico.
Se il titolare di un bar vuole effettuare trattenimenti musicali (musica d'ascolto) al solo fine di allietare la permanenza degli avventori, quale documentazione deve presentare alcomune?
Prima facevamo presentare una scia con allegata valutazione di impatto acustico redatta da tecnico.
Grazie.
Solo un documento previsionale di impatto acustico redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo regionale dei tecnici in acustica ambientale. Naturalmente se tale documentazione è stata prodotta in occasione dell'apertura dell'esercizio è valida fino ad eventuale modifica dei locali, delle strutture o della tipologia dell'attività. In alternativa è consentita l'autocertificazione sul rispetto dei limiti di emissione acustica solo se il titolare dispone di elementi che lo comprovino, al di là di ogni dubbio, (es. certificati di insonorizzazione dei locali e dei serramenti, schede tecniche di impianti ed elettrodomestici utilizzati).
riferimento id:3996E sulla occasionalità degli eventi musicali all'interno di locali di somministrazione di alimenti e bevande???? qualcuno mi sa dire qualcosa?
visto che detti locali lo fanno sempre, spesso nei fine settimana come le discoteche, però sono solo bar e pub.
grazie
Ti suggerisco l'adozione di un provvedimento sulla falsa riga dell'allegato.
riferimento id:3996Ho letto le linee guida nella falsa riga allegata al suo post, ma
Il problema è che il Comune dove vivo, non ha interesse ha regolarizzare il fenomeno. non c'è un piano di zoonizzazione acustica, non c'è un regolamento, c'è solo un ordinanza che autorizza gli esercizi pubblici a effettuare OCCASIONALMENTE trattenimenti musicali. Occasionalmente, in italiano significa di tanto in tanto. quindi non essentoci un contingentamento del numero degli intrattenimenti, ognuno interpreta la parola OCCASIONALITA' come vuole, permettendo cosi a svolgere spettacoli musicali due tre volte a settimana e d'estate tutti i giorni, impedendo il riposo notturno alle persone.
COME RISOLVERE IL PROBLEMA?? COME IMPEDIRE AI GESTORI DI ESERCIZI PUBBLICI DI SVOLGERE ATTIVITA' MUSICALI QUANDO E COME VOGLIONO LORO???
GRAZIE
integrerei l'ordinanza con prescrizioni sull'orario e contenimento dei limiti acustici non oltre i limiti massimi previsti dalla classe meno sensibile nel comune, naturalmente in deroga. naturalmente la deroga deve indicare un numero di giornate ben stabilito e non è sufficiente una definizione vaga come "occasionalmente". se il comune non è dotato di zonizzazione acustica (male) valgono comunque i limiti stabiliti dal DPCM 1.3.91 come modificati dal DPCM 14.11.97.
riferimento id:3996si. ma da quando ho capito il comune non ha interesse a stabilire le giornate si vuole mantenere sul vago.
in questi casi chi è preposto al controllo come puo' fare???
i cittadini devono avere delle certezze. sia nei diritti che negli obblighi. bisogna anche tener conto della tutela del riposo e della quiete dei cittadini. la movida incontrollata è un rischio che è meglio prevenire.
riferimento id:3996Propongo un caso concreto dell'altro ieri:
E' pervenuta una scia con la quale la titolare di un bar (in applicazione della vigente normativa comunale) segnala che nelle serate di Pasqua e Pasquetta terrà dei trattenimento musicali con l' intervendo di un gruppo musicale formato da due persone, con lo scopo di allietare la permanenza degli avventori. Ha dichiarato che non vi saranno trattenimenti danzanti né aumento di prezzi nè biglietto d'ingresso - nessun allegato-.
In base alla vigente normativa Monti credo di dover comunicare all'interessatà:
- Che allo stato non è più richiesta la SCIA o l'autorizzazione;
- Che invece è necessario avere a disposizione (per evenduali controlli) una valutazione previsionale di impatto acustico;
- che è necessario comunque rispettare le condizioni imposte dal titoloXI del d.m. del 96.
Sto rispondendo nella maniera giusta? In caso contrario è possibile formularci una bozza di risposta?
Grazie.
gdonato, maccantelli, Simone, potreste darmi una risposta alla mia ultima domanda? (caso concreto).
Vi ringrazio. Saluti e augurissimi a tutti.
[i]Che allo stato non è più richiesta la SCIA o l'autorizzazione[/i];
Si
[i]Che invece è necessario avere a disposizione (per evenduali controlli) una valutazione previsionale di impatto acustico[/i]
fatta salva la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 6, della legge 447/1995
[i]che è necessario comunque rispettare le condizioni imposte dal titoloXI del d.m. del 96.[/i]
Si
LA SCIA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NON NECISSITA' PIU' (LEGGE MONTI)
MA SE LO SPETTACOLE E TRATTENIMENTO CONSISTE IN UN ATTIVITA' RUMOROSA (ES. MUSICA ALL'INTERNO DEI LOCALI)
ALLORA: L'INTERESSATO DEVE PRODURRE:
1. AUTOCERTIVICAZIONE SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO ALLA QUALE BISOGNA ALLEGARE UNA RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA UN TECNICO ABILITATO.
2. PRESENTARLA AL COMUNE
--- INTANTO L'INTERESSATO PUO' INIZIARE L'INTRATTENIMENTO MUSICALE
3. IL COMUNE SE IN SEDE HA UN UFFICIO AMBIENTE CON UN TECNICO ESPERTO IN ACUSTICA, QUESTI ESPRIME UN PARERE
4. SE IL COMUNE NON HA L'UFFICIO AMBIENTE E CMQ UN TECNICO ESPERTO IN ACUSTICA, IL COMUNE INVIA L'AUTOCERTIFICAZIONE E LA RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ALL'ARPA LA QUALE VALUTA LA DOCUMENTAZIONE ED ESPRIME IL PARERE.
SE L'UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE O DELL'ARPA DOPO AVER ANALIZZATO LA DOCUMENTAZIONE
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLORA L'INTERESSATO PUO' CONTINUARE L'INTRATTENIMENTO MUSICALE
SE ESPRIME PARERE NEGATIVO O SFAVOREVOLE COMUNICA AL COMUNE IL QUALE EMETTE PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO AL FINE DI ADEGUARE IL LOCALE.
RESTA DA CHIARIRE SE QUESTI INTRATTENIMENTI MUSICALI POSSONO AVVENIRE TUTTI I GIORNI O OCCASIONALMETE PERCHè HO VISTO CHE ALCUNI COMUNI IL PROPRIO REGOLAMENTO PREVEDE MASSIMO 3 AL MESE.
IN ALLEGATO TROVI LA DOCUMENTAZIONE IN MERITO
TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica
[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590333_10211474249361152_2756922726765660460_n.jpg?oh=7b949086992f21566bcb60038aef5821&oe=5866C23C[/img]
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]
Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.
http://buff.ly/2d7DUtr