Salve, vorrei porre un quesito, ringraziando anticipatamente: un imprenditore agricolo vorrebbe avviare una attività di vendita dei propri prodotti in locali aperti al pubblico dei quali lo stesso ha disponibilità a seguito di contratto d'affitto stipulato con il proprietario.
a) deve presentare comunicazione di avvio di attività al Sindaco ai sensi del comma 4, art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ("qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco ecc.ecc......");
b) non occorre la Comunicazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/04 (se si tratta di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o dettaglianti che forniscono direttamente il consumatore finale, la stessa è esclusa dall'applicazione del Regolamento, come da Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni applicative del Reg.CE n. 852/04, fermo restando l'obbligo di attenersi alle regole base di igiene, le buone pratiche agricole e le norme sulla rintracciabilità);
c) l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita (ai sensi dell'art. 4 della citata Legge, in seguito alle modifiche introdotte dal 21.8.2013).
E' corretta tale procedura? Grazie anticipatamente
a) deve presentare comunicazione di avvio di attività al Sindaco ai sensi del comma 4, art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ("qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco ecc.ecc......");
[color=red]CONFERMIAMO .... deve presentare la scia al SUAP[/color]
b) non occorre la Comunicazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/04 (se si tratta di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o dettaglianti che forniscono direttamente il consumatore finale, la stessa è esclusa dall'applicazione del Regolamento, come da Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni applicative del Reg.CE n. 852/04, fermo restando l'obbligo di attenersi alle regole base di igiene, le buone pratiche agricole e le norme sulla rintracciabilità);
[color=red]SUGGERIAMO sempre di fare la notifica, ovviamente non dovuta se si ricade nel campo di ESCLUSIONE (che però ha natura eccezionale).
Nel dubbio, viste le enormi sanzioni .... meglio presentarla[/color]
c) l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita (ai sensi dell'art. 4 della citata Legge, in seguito alle modifiche introdotte dal 21.8.2013).
[color=red]CONFERMATO![/color]
Ringrazio, complimentandomi per la vostra professionalità, disponibilità e celerità nelle risposte.
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