Il D.L 50/2017 (attualmente all'esame delle Camere per la conversione in legge) all'art. 4 introduce novità rilevanti sul tema delle locazioni brevi.
In particolare:
A) Il comma 1 definisce le locazioni brevi oggetto della norma, definendole:
- i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata [b][u]non superiore a 30 giorni[/u][/b], che possono prevedere anche la prestazione di alcuni servizi come la pulizia e la biancheria;
- stipulati da [b][u]persone fisiche[/u][/b], al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite la gestione di intermediari;
B) Il comma 3 estende la portata applicativa della norma anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di [i][b]sublocazione[/b][/i] e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario.
B) A decorrere dal [u][b]1 giugno 2017[/b][/u], per i redditi derivanti dalle locazioni sopra descritte sarà possibile optare per l'applicazione della cd. cedolare secca (per approfondimento sul tema della cedolare secca si rimanda a [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37480.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37480.0[/url]) con un'aliquota fissata al 21%.
Qualora i contratti di locazione di cui sopra stipulati con l’intervento di intermediari o portali di intermediazione - come agenzie immobiliari o Airbnb - questi ultimi sono sottoposti a numerosi obblighi formali, quali la comunicazione dei dati dei contratti conclusi per proprio tramite; inoltre se l’intermediario, oltre a mettere in contatto le parti, incassa anche il canone pattuito, ha l'obbligo, in qualità di sostituto di imposta, di trattenere il 21% e versarlo direttamente all'erario.