Data: 2017-04-21 15:14:50

Pratica edilizia. Requisiti igienico sanitari

L’ art. 3, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
“d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;”
ha così modificato l’art. 20 del DPR 380/2001:
“ La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica.”
E’ corretto quindi interpretare tale modifica nel senso che il rispetto dei requisiti igienico sanitari vada sempre asseverato dal tecnico? Nel caso di deroghe, il parere Ulss può quindi essere chiesto solo in maniera preventiva? Grazie

riferimento id:39911

Data: 2017-04-24 05:46:14

Re:Pratica edilizia. Requisiti igienico sanitari


L’ art. 3, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
“d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;”
ha così modificato l’art. 20 del DPR 380/2001:
“ La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica.”
E’ corretto quindi interpretare tale modifica nel senso che il rispetto dei requisiti igienico sanitari vada sempre asseverato dal tecnico? Nel caso di deroghe, il parere Ulss può quindi essere chiesto solo in maniera preventiva? Grazie
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E’ corretto quindi interpretare tale modifica nel senso che il rispetto dei requisiti igienico sanitari vada sempre asseverato dal tecnico?
[color=red]CORRETTO, l'asseverazione riguarda anche gli aspetti igienico-sanitari[/color]
Nel caso di deroghe, il parere Ulss può quindi essere chiesto solo in maniera preventiva? Grazie
[color=red]NO, se vi sono deroghe il tecnico ne darà atto nell'asseverazione e chiederà contestualmente (o preventivamente, a sua scelta), la relativa deroga.
Il principio di unicità del procedimento rimane ed anche la eventuale necessità di deroghe (vale per la parte sanitaria ma anche per quella di prevenzione incendi, acustica ecc....) non modifica la possibilità di richiesta contestuale. Pertanto il relativo procedimento edilizio andrà avanti insieme a quello di deroga.
L'atto finale potrà essere rilasciato solo acquisita la deroga.

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