Gli artt. 14 e ss. della L. 241/90 trovano applicazione anche in materia di sanatoria edilizia (art. 36 DPR 380/2001)? Come si concilia il silenzio diniego previsto dallo stesso art. 36 con la disciplina della conferenza di servizi asincrona?
Si segnala inoltre che in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica trova applicazione l’art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che prevede un termine di conclusione del procedimento di 180 giorni che verrebbe ristretto a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi asincrona.
Il D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” all'art. 6 “Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica” in vigore dal 28 luglio 2016 precisa: “Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” non richiamando una analoga procedura in caso di procedimento ai sensi del su richiamato art.167 commi 4 e 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale fissa i termini per la valutazione e la conclusione, sia in termini di parere paesaggistico che sanzionatorio del procedimento.
Grazie
Direi che la conferenza di servizi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applica a qualsiasi procedura non specificatamente fatta oggetto di esclusione.
La conferenza semplificata/asincrona prevede il silenzio assenso endo-procedimentale ma è chiaro che alla conclusione del procedimento debbano applicarsi le disposizioni specifiche per quel procedimento:
silenzio/assenso – provvedimento espresso con silenzio inadempimento – silenzio/rigetto. Un conto sono le regole che disciplinano le procedure fra PA e un conto sono gli istituti dei silenzi qualificati che agiscono sulla validità del provvedimento finale, cioè su quell’atto che non è rivolto ad un’altra PA ma al privato.
Dentro all modulo organizzativo procedimentale "Conferenza di Servizi", la richiesta di parere/atto di assenso che la PA procedente effettua verso la PA coinvolta non può che essere disciplinata dalle disposizioni procedurali della conferenza di servizi. Nella conferenza decisoria asincrona l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora le PA interpellate non rispondano o lo facciano senza le necessarie condizioni di validità.
Se poi la PA procedente ritiene di non adottare il provvedimento finale (su motivato dissenso o per latre ragioni) allora su quello matura il silenzio/rigetto o il silenzio/assenso, a seconda dei casi, oppure il silenzio inadempimento per il quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 e 2-bis della legge 241/90 (unitamente alle conseguenze in sede giudiziale vedi Consiglio di Stato n. 4580/2016; 4346/2016; 4028/2016; 818/2017)
Per l’altra questione posso rilevare che problemi di coordinamento si riscontrano da sempre, vedi, ad esempio, il procedimento SUAP ante riforma Madia (30+30 gg applicabile sempre e comunque?) oppure le disposizioni sul procedimento AUA interno alla Conferenza (richieste di integrazioni entro 30 gg o entro 15 gg?). E’ di fatto impossibile trovare una soluzione.
Direi che la nuova disciplina della CdS deve essere applicata tal quale come è prevista dalla legge 241/90. il responsabile deve determinare il timing procedurale in modo tale che se poi deve ricorre alla conferenza SINCRONA (vedi art. 14-bis, comma 6 – fallimento della ASINCRONA e convocazione della SINCRONA) è comunque costretto a rispettare il termine finale di conclusione del procedimento che, nell’esempio che porti, è ben maggiore dei 90 (95 gg per l’esattezza) previsti per la sincrona.
La locuzione “fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento” è ripetuta 3 volte fra gli art. 14-bis e 14-ter, ma non si rielevano disposizioni del tipo: sono fatti i salvi i termini diversi previsti dalle varie norma specifiche (altrimenti non si spiegano le precisazioni sui termini afferenti alle amministrazioni preposte alle particolari tutele (ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, ecc.)