Data: 2017-04-21 06:52:35

Dubbi decreto 222/2016

Mi riferisco all'allegato A al dlgs 222/2016 sezione 3 "attività di somministrazione" e sezione 5 "attività di spettacolo e trattenimento". Nel caso di non superamento soglie zonizzazione si parla di comunicazione compilando apposito allegato alla scia. In caso di PE quindi non viene più applicata la dgr X/1217 del 2014? In caso di manifestazioni su area pubblica con superamento limiti, gli stessi tecnici in acustica ci stanno facendo rilevare che la valutazione impatto acustico prevista per ottenere il nulla osta (che si presume coincida con la deroga al superamento limiti acustici rilasciata dal comune, ma non è chiaro...) si tratta di impresa quasi impossibile specie se la manifestazione si svolge coinvolgendo l'intera città con più postazioni musicali (notte bianca). Inoltre, in caso di manifestazioni con capienza inferiore a 200 persone e che si svolgano entro le 24 il dl 92/2013 prevedeva la Scia; ora si ritorna all'autorizzazione? Grazie

riferimento id:39904

Data: 2017-04-21 09:20:29

Re:Dubbi decreto 222/2016

[quote]Mi riferisco all'allegato A al dlgs 222/2016 sezione 3 "attività di somministrazione" e sezione 5 "attività di spettacolo e trattenimento". Nel caso di non superamento soglie zonizzazione si parla di comunicazione compilando apposito allegato alla scia. In caso di PE quindi non viene più applicata la dgr X/1217 del 2014?[/quote]

La DGR continua a essere vigente. L'allegato dovrà rispettare la DGR

[quote]In caso di manifestazioni su area pubblica con superamento limiti, gli stessi tecnici in acustica ci stanno facendo rilevare che la valutazione impatto acustico prevista per ottenere il nulla osta (che si presume coincida con la deroga al superamento limiti acustici rilasciata dal comune, ma non è chiaro...) si tratta di impresa quasi impossibile specie se la manifestazione si svolge coinvolgendo l'intera città con più postazioni musicali (notte bianca).[/quote]

In caso di superamento dei limiti, nel caso di manifestazioni temporanee, si chiede una deroga (che è diversa dal nulla osta).
Qualora sia impossibile definire con precisione le emissioni sonore (non tanto per i punti di diffusione "musicali", che sono noti, quanto per il rumore "di contorno") a mio avviso il comune può rilasciare una deroga fissando dei limiti (superiori a quelli di legge) al fine comunque di tutelare la quiete pubblica.

[quote]Inoltre, in caso di manifestazioni con capienza inferiore a 200 persone e che si svolgano entro le 24 il dl 92/2013 prevedeva la Scia; ora si ritorna all'autorizzazione? Grazie[/quote]
Il punto 71 prevede il caso generale.
La tabella A al punto 71 nei riferimenti normativi rimanda all'art. 68 TULPS il quale, nel testo vigente prevede che "[i]Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo[/i]"
Il D.lgs. 22272016 non ha abrogato tale facoltà.

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