Data: 2017-04-20 11:10:35

Accesso servizi igienici esercizi somministrazione

Può il titolare di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande (bar - ristorante - pizzeria) negare l'accesso alla toilette agli avventori del bar consentendolo solo a quelli del ristorante- pizzeria?
Nel caso fosse sanzionabile, in base a quale normativa?
Preciso che il locale è unico, la delimitazione degli spazi per la separazione fisica dell'area bar dall'area ristorante-pizzeria è stata effettuata con dei separè in occasione di una manifestazione che si svolgeva nelle vicinanze dell'attività che ha creato un cospicuo afflusso di persone.

riferimento id:39899

Data: 2017-04-22 12:07:52

Re:Accesso servizi igienici esercizi somministrazione

Per anni si è discusso in questo paese del "diritto alla pipì nei bar" fino ad arrivare a sentenze come quella del TAR di Firenze di anni fa che fece a pezzi un provvedimento del Comune in cui provava a sancire appunto tale diritto.

La domanda che ha fatto lavorare le toghe era: posso usare il bagno anche se non prendo il caffé?

Quello che tu registri è un caso particolare e curioso.
C'è un bar e un ristorante e un solo bagno. I clienti del ristorante sono di serie A e possono avere riconosciuti i loro bisogni, mentre i clienti del bar sono di serie B.
Non oso immaginare cosa possa accadere se uno si provasse a fare la pipì senza neanche prendere un caffé dato che non basta neanche il caffé per avere il diritto all'uso della Toilette.

Non c'è una legislazione "madre" che dica che è obbligatorio, tutto è demandato ai regolamenti c.d. urbanistici edilizi di igiene di commercio ecc.. Quando si dice che un bar deve avere i requisiti igienico sanitari e edilizi lì è incluso l'obbligo di avere un bagno.. entrambi sono esercizi di somministrazione quindi devono avercelo. Non si può poi differenziare la clientela, i clienti sono tutti uguali.
Una possibilità è questa: il cliente deve avvisare SUAP o Polizia Municipale che contatteranno il titolare e chiederanno dichiarazioni.. il titolare dichiarerà che ha il bagno (e allora a quello devono accedere anche i clienti) oppure potrebbe dichiarare che il bagno è al solo servizio del ristorante e quindi vorrebbe dire che il bar non ha il bagno.. Ma un bar a San Vincenzo che non ha il bagno allora vuol dire  non avere i requisiti minimi per stare aperto quindi si dovrà applicare le sanzioni previste dalla legge regionale che in prima battuta è questa..

"Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000."

E il titolare dovrebbe:
- o smettere di classificare la pipì dei clienti in pipì di serie A e pipiì di serie B
- o fare un altro bagno

Ciao!

riferimento id:39899

Data: 2017-04-24 05:16:57

Re:Accesso servizi igienici esercizi somministrazione


Può il titolare di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande (bar - ristorante - pizzeria) negare l'accesso alla toilette agli avventori del bar consentendolo solo a quelli del ristorante- pizzeria?
Nel caso fosse sanzionabile, in base a quale normativa?
Preciso che il locale è unico, la delimitazione degli spazi per la separazione fisica dell'area bar dall'area ristorante-pizzeria è stata effettuata con dei separè in occasione di una manifestazione che si svolgeva nelle vicinanze dell'attività che ha creato un cospicuo afflusso di persone.
[/quote]

Ciao, come segnalato da Alessandro nel 2008 il TAR TOSCANA diede torto al Comune di Firenze che aveva previsto un obbligo di apertura al pubblico dei servizi igienici negli esercizi di somministrazione:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15476.0

Non mi risultano sviluppi giurisprudenziali quindi diamo per "consolidato" questo orientamento.

Ciò premesso nel tuo caso si tratta dell'ipotesi di RIFIUTO di accesso ai servizi igienici da parte di avventori (quindi clienti con scontrino). Ciò non è consentito. Il titolare dell'esercizio di somministrazione DEVE mettere a disposizione il servizio igienico (salvo casi eccezionali dovuti a momentanea inutilizzabilità per pulizia, rottura ecc....) per i clienti che fruiscono del servizio.
Nel caso di specie sono ipotizzabili 2 sanzioni:
1) Dlgs 193/2007 (SANITARIA) per violazione degli obblighi del reg. ce 852/2004 (art. 6)
2) L.R. 28/2005 (art. 42 comma 2 sanzionato con il 103 comma 2)

Ciò detto consiglierei, se il fatto non è stato accertato in modo "consistente" (cioè con pluralità di testimonianze), al fine di evitare la scusa "ma il bagno era rotto", di "INTIMARE VERBALMENTE" al titolare di ripristinare la situazione legittima, acquisire eventuali testimonianze e se non si adegua .... VERBALIZZARE ed inviare alla ASL

riferimento id:39899
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it