Se viene accertata la violazione dell’articolo 80 CdS per omessa singola revisione, senza la contestazione immediata poiché la violazione è stata accertata mediante sistema per l’identificazione di veicoli con revisione scaduta, in presenza dell'operatore di polizia locale, e successivamente la stessa violazione sia nuovamente accertata da altro organo di polizia stradale, prima che il primo rilevamento sia stato notificato al trasgressore, lo stesso dovrà procedere al pagamento di entrambi i verbali?
riferimento id:39886
Se viene accertata la violazione dell’articolo 80 CdS per omessa singola revisione, senza la contestazione immediata poiché la violazione è stata accertata mediante sistema per l’identificazione di veicoli con revisione scaduta, in presenza dell'operatore di polizia locale, e successivamente la stessa violazione sia nuovamente accertata da altro organo di polizia stradale, prima che il primo rilevamento sia stato notificato al trasgressore, lo stesso dovrà procedere al pagamento di entrambi i verbali?
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Nelle violazioni comportanti sanzioni amministrative pecuniarie (codice della strada o L. 689/1981) si applica il CUMULO MATERIALE
http://www.polizialocale.com/2015/07/30/articolo-198-codice-della-strada-pluralit-di-violazioni-e-relativo-trattamento-sanzionatorio-i-parte-m-ancillotti/
Il problema è che qui secondo molti la violazione è una sola... e quindi non si avrebbe né un concorso formale né un concorso materiale...
Viceversa in caso di eccesso di velocità, accertato a seguito di due violazioni accertate a distanza di quaranta minuti l’una dall’altra... si avrebbe concorso formale...
http://www.giudicedipace.it/menu-articoli-news/2117-sanzioni-amministrative-concorso-formale-13-12-2011.html
[color=green][i]Art. 198.
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.[/i][/color]
Due sorpassi vietati sono due violazioni... circolare senza revisione è un'unica violazione...
Il problema è che qui secondo molti la violazione è una sola... e quindi non si avrebbe né un concorso formale né un concorso materiale...
Viceversa in caso di eccesso di velocità, accertato a seguito di due violazioni accertate a distanza di quaranta minuti l’una dall’altra... si avrebbe concorso formale...
http://www.giudicedipace.it/menu-articoli-news/2117-sanzioni-amministrative-concorso-formale-13-12-2011.html
[color=green][i]Art. 198.
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.[/i][/color]
Due sorpassi vietati sono due violazioni... circolare senza revisione è un'unica violazione...
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Concordo in parte.
La violazione è l'OMESSA REVISIONE ALLA DATA X ..... se il soggetto non provvede alla revisione egli perpetra un nuovo illecito ALLA DATA Y ...
Diversamente opinando il soggetto che omette la revisione non sarebbe più sanzionabile per la medesima fattispecie .....
A nostro avviso il caso di specie è analogo a quello dell'apertura di attività commerciale senza titolo. Alla data X il soggetto opera senza titolo .... se prosegue commetterà nuovo illecito alla data Y e così via.