Data: 2017-04-19 06:04:12

Impianti di videosorveglianza urbana per finalità di controllo

[size=18pt][b]Impianti di videosorveglianza urbana per finalità di controllo[/b][/size]
Nessuna comunicazione particolare al ministero dello sviluppo economico per gli impianti di videosorveglianza urbana messi a disposizione dai comuni per finalità di controllo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

[color=red]Utg di Udine, nota n. 22261 del 7 aprile 2017
Parere approvato dalla commissione sul disegno di legge n. 2754[/color]

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000174451

[b]Legislatura 17ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 320 del 11/04/2017[/b]


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», approvato dalla Camera dei deputati,
considerato che:
il disegno di legge si propone di affrontare la questione della sicurezza con una visione integrata che veda lo Stato, gli enti territoriali e altri soggetti istituzionali concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato per il benessere delle comunità territoriali, legando la prevenzione e l'opera di repressione agli interventi di riqualificazione (urbanistica, economica, sociale e culturale) delle periferie e dei luoghi più degradati delle città;
con l'articolo 4 (piuttosto nebuloso e generico) si definisce la "sicurezza urbana" quale bene pubblico afferente "alla vivibilità e al decoro delle città"; che con lo stesso articolo si individuano alcune aree di intervento volte a promuoverla, quali la riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree e dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale (questioni che peraltro dovrebbero essere affrontate con il welfare e non con un provvedimento di questo tipo), la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità;
il governo di questa azione sistemica viene costruito sulla base di accordi e di azioni integrate tra Stato e governi locali, e che in particolare l'articolo 5 individua, come strumento per la promozione della sicurezza nelle città, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco i quali, incidendo su specifici contesti locali, individuano concretamente gli interessi da mettere in campo;
l'articolo 8, di più stretta competenza di questa Commissione, introduce alcune modifiche al Testo unico degli enti locali, intervenendo sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, quando c'è urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze della tranquillità e del riposo dei residenti e che, a norma del medesimo articolo 8, il sindaco potrà intervenire in materia di orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche con provvedimenti diretti a prevenire e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti e fenomeni di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
l'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro (che peraltro sarà di difficile riscossione) e l'allontanamento dal luogo di chi ha impedito l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture e pertinenze ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, con stazionamento e occupazione di spazi ivi previsti; lo stesso vale per aree urbane dove ci sono scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, parchi archeologici, complessi monumentali o luoghi interessati da consistenti flussi turistici, o aree a verde pubblico, per chi esercita il commercio abusivo e chi esercita attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo;
l'articolo 10 detta le modalità esecutive della misura di allontanamento (configurata come una sorta di "mini-Daspo");
l'articolo 12, sempre in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande, nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, attribuisce al Questore il potere di disporre la sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni e inasprisce le sanzioni amministrative in caso di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori i diciotto anni;
con l'articolo 12-bis si attribuisce al questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale sono avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di pregiudicati;
l'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico,
esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:
definire con maggiore chiarezza il concetto di "sicurezza urbana", affinché le aree di intervento siano corrette e non ledano i diritti fondamentali delle persone; in particolare, con riferimento alla "eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale", si ritiene che tale profilo dovrebbe essere affrontato con provvedimenti di welfare;
verificare che il potere di inibizione delle attività sia effettivamente conferito per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in caso di lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali quelli relativi alla libertà, alla dignità umana, all'utilità sociale e alla salute dei cittadini;
al fine di evitare fraintendimenti circa i sistemi di videosorveglianza e conseguenti contenziosi di natura amministrativa, evidenziare l'esigenza che tali sistemi, installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica di cui alla presente legge, rientrino nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); occorre inoltre che siano chiariti i criteri della ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter dell'articolo 5 ai fini della installazione degli stessi sistemi di videosorveglianza e che le finalità del decreto esonerino gli enti locali dalla corresponsione di ulteriori contributi, canoni di concessione o autorizzazione per tali installazioni;
si invita inoltre la Commissione di merito a sollecitare il Governo a:
ad adottare, in caso di allontanamento dei soggetti trasgressori delle ordinanze, opportune misure di welfare che tutelino i soggetti in situazione di marginalità e non portino solo ad un inutile e dannoso spostamento del problema in altro luogo;
a prevedere strumenti di monitoraggio dei provvedimenti adottati in sede di attuazione delle norme previste da questo decreto-legge;
mettere in campo risorse effettive per la realizzazione degli obiettivi prefissati e superare quindi la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17.

riferimento id:39871
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it