Data: 2017-04-18 05:52:04

Allevamento di cavalli ad uso maneggio e att6ività agricola art. 2135

TAR Toscana Sez. III n. 463 del 27 marzo 2017
Beni Ambientali.Allevamento di cavalli ad uso maneggio

L’art. 2135 del cod. civ. ricomprende nell’attività dell’imprenditore agricolo “l’allevamento di animali”, ciò a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, che ha sostituito la precedente previsione riferita “all’allevamento del bestiame”; tale modificazione testuale va interpretata come comportante un ampliamento dei confini dell’attività agricola, superando l’idea originaria secondo cui rientrava in agricoltura solo l’allevamento di animali destinati all’alimentazione o ai lavori agricoli e comunque legati al fattore produttivo della terra, e giungendo invece a comprendere nell’agricoltura le attività comunque correlate al ciclo vitale di animali, compreso l’allevamento di cavalli da corsa e ad uso maneggio

http://www.lexambiente.com/materie/beni-ambientali/73-giurisprudenza-amministrativa-tar73/12934-beni-ambientali-allevamento-di-cavalli-ad-uso-maneggio.html

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