Data: 2017-04-18 04:43:43

Pareri espressi dal comando Polizia Locale

Stanti i compiti previsti dalla L. 65/86, spetta al comando Polizia Locale esprimere pareri in materia di accessi carrabili, pubblicità, occupazioni suolo pubblico?

riferimento id:39849

Data: 2017-04-18 10:38:34

Re:Pareri espressi dal comando Polizia Locale


Stanti i compiti previsti dalla L. 65/86, spetta al comando Polizia Locale esprimere pareri in materia di accessi carrabili, pubblicità, occupazioni suolo pubblico?
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Spetta ai regolamenti locali o atti interni all'ente definire il contributo istruttorio dei vari uffici. In assenza è il responsabile del procedimento che valuta, ai fini istruttori, anche eventuali pareri facoltativi.
In linea di principio è RAGIONEVOLE (e la prassi è in questo senso) chiedere parere alla Polizia Locale su tali tipologie di procedure.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 17 bis della L. 241/1990.


[b]Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici[/b]
(articolo introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015)

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

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