TAR Basilicata Sez. I n. 238 del 22 marzo 2017
Rifiuti.Autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006
Dalla violazione del termine di 150 giorni, prescritto dall’art. 208, commi 8 e 9, D.Lg.vo n. 152/2006, per il compimento della fase istruttoria del procedimento, non consegue automaticamente l’illegittimità dell’attività istruttoria effettuata, in quanto, essendo i termini procedi mentali di natura ordinatoria, la loro violazione non consuma l’esercizio del potere amministrativo e può essere fatta valere, esclusivamente a fini risarcitori per il ritardato conseguimento del provvedimento richiesto, soltanto dai soggetti che hanno presentato la relativa istanza.
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