Riporto qui un quesito pervenuto in ufficio per sentire un Vs parere:
la ringrazio per la documentazione inviatami e colgo l'occasione per chiederle chiarimenti in merito alla LG. Regionale n.27/13 e in particolare per quanto riguarda il requisito della "STABILE DIMORA";
nello specifico una persona che vive, risiede e lavora a Bari, è al contempo proprietaria di un immobile a Castrignano del Capo (la classica seconda casa al mare) che vorrebbe adibire a B&B nel periodo estivo e in altri periodi feriali secondo le modalità della conduzione familiare dato che l'immobile possiede tutte le caratteristiche strutturali previste dalla LG Regionale in materia; ciò dovrebbe avvenire senza che sia trasferita la residenza, nel periodo estivo, da giugno in poi fino a settembre; in sostanza la persona in oggetto intende "trasferirsi" con la famiglia stabilmente a Castrignano nel periodo estivo sebbene ci sia, naturalmente, l'esigenza di tornare a Bari per lavoro,ma con l'obiettivo di essere sicuramente presente a Castrignano nei fine settimana, nel periodo delle ferie ecc ecc... l'obiettivo è quello di aprire il B&B esclusivamente nei periodi e nei giorni in cui la persona interessata sarà sicuramente presente a Castrignano del Capo!
In tal senso la LG Regione n.27/2013 afferma , al comma 2 dell'art.2 che..." l'attività di B&B familiare può essere esercitata da parte di chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere l'attività di accoglienza", per cui le chiedo se la dinamica prospettata è compatibile e rispetta le richieste della legge in materia.
Naturalmente questi periodi di apertura sarebbero programmati e comunicati al Comune:
Inoltre sempre la Lg. in questione richiede un periodo di apertura che sia minimo di 90 gg e max di 270 gg, con chiusure di durata non inferiore ai 15 gg.; premesso che la durata massima sarà irraggiungibile per la dinamica raccontata (e quindi non è un problema) , le chiedo invece quale sarebbe la violazione qualora non si riuscisse a raggiungere il periodo minimo di apertura (i 90 gg), dato che, nel caso specifico, dovrebbe essere molto difficile da raggiungere anche questo periodo minimo di apertura.
La ringrazio e resto in attesa di una sua gentile risposta.
La legge regionale, a differenza di altre, NON RICHIEDE la residenza quale condizione per l'esercizio dell'attività di B&B ma la dimora stabile.
Quindi:
1) è ben possibile usare una seconda casa dove non si ha la residenza
2) DIMORA STABILE non significa presenza continuativa (es. su 60 giorni un soggetto può assentarsi anche qualche giorno per esigenze proprie o proprie vacanze)
3) il periodo minimo comprende anche i periodi "VUOTI" cioè senza presenze (quindi un soggetto può comunicare anche di aprire da aprile a settembre senza avere clienti nei mesi estremi)
4) tuttavia se non apre per il minimo previsto si applica la sanzione pecuniaria dell'art. 13 comma 10 "L'apertura o chiusura in violazione di quanto previsto e prescritto dalla presente legge e comunicato ai Comuni comporta l'applicazione della sanzione da 500 a 1.000 euro."
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[b]LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2013, N. 27
[/b]
Art. 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast a conduzione familiare
Si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.
L'attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno.
All'interno dei borghi e dei Comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, all'interno dei centri storici così come delimitati dagli strumenti urbanistici e all'interno dei borghi rurali di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 22 marzo 2012, n. 6 (Regolamento attuativo dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla legge regionale 15 luglio 2011, n. 17 (Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso), l'attività di B&B può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre cento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando l'obbligo di dimora nell'unità abitativa principale e fatti salvi tutti gli altri limiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
L'esercizio dell'attività di B&B a conduzione familiare non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.