Vorremmo sapere se esiste una specifica normativa di riferimento per l'essiccazione naturale (all'aperto, sotto tettoia coperta) e artificiale delle piante (tramite essicatoi).
La nuova attività che dovrebbe essere avviata è relativa alla produzione e essiccazione di piante aromatiche, da affiancare all'attività già intrapresa di produzione e commercializzazione di Miele.
I prodotti finali saranno piante aromatiche essiccate in taglio tisana, per le cui formulazioni il soggetto si avvarrà della consulanza di una dott.sa in erboristeria.
Vorremmo inoltre sapere quale sia la normativa di riferimento a livello igienico per la produzione di oli essenziali con distillatori in corrente di vapore.
Vorremmo sapere se esiste una specifica normativa di riferimento per l'essiccazione naturale (all'aperto, sotto tettoia coperta) e artificiale delle piante (tramite essicatoi).
La nuova attività che dovrebbe essere avviata è relativa alla produzione e essiccazione di piante aromatiche, da affiancare all'attività già intrapresa di produzione e commercializzazione di Miele.
I prodotti finali saranno piante aromatiche essiccate in taglio tisana, per le cui formulazioni il soggetto si avvarrà della consulanza di una dott.sa in erboristeria.
Vorremmo inoltre sapere quale sia la normativa di riferimento a livello igienico per la produzione di oli essenziali con distillatori in corrente di vapore.
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La materia FITOSANITARIA è articolata ed è contenuta nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" a cui segue la normativa regionale di attuazione: http://www.regione.toscana.it/-/servizio-fitosanitario-regionale-della-toscana
E' prevista una autorizzazione alla commercializzazione delle piante indicate negli allegati del decreto e requisiti per il loro trattamento.
Ovviamente l'interessato potrà fare riferimento ad un agronomo per l'assistenza nell'individuazione dei requisiti specifici per i trattamenti di essiccazione.
Se si tratta di piante non alimentari acquistate da terzi autorizzati che le hanno prodotte e messe in commercio direi che è un'attività libera.
Se sono piante (sempre prodotte da terzi autorizzati) alimentari (spezie od officinali) allora la cosa cambia.
Vedi l'art. 26 della LR 23/2000:
[i]Art. 26
Piante officinali
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Per l’esercizio dell’attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.
3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA (5), dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista.
3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.[/i]
Poi guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31815.msg59908#msg59908
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19777.msg37208#msg37208
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7313.msg14622#msg14622