Data: 2017-04-14 07:52:05

Protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017
Direttiva recante  indirizzi  per  la  protezione  cibernetica  e  la
sicurezza informatica nazionali. (17A02655)
(GU n.87 del 13-4-2017)

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto», come modificata e integrata dalla legge 7 agosto  2012,  n.
133, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-bis,  che  dispone  che  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Comitato
interministeriale per la sicurezza della  Repubblica  (CISR),  adotti
apposite direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la
protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con
particolare riguardo alla protezione  cibernetica  e  alla  sicurezza
informatica nazionali;
  Visti altresi',  l'art.  5,  della  legge  n.  124  del  2007,  che
disciplina le funzioni  del  CISR  cui  sono  attribuiti  compiti  di
consulenza,  proposta  e  deliberazione  sugli  indirizzi  e  sulle
finalita' generali della politica dell'informazione per la sicurezza,
nonche' di elaborazione degli indirizzi generali  e  degli  obiettivi
fondamentali  da    perseguire    nel    quadro    della    politica
dell'informazione per la sicurezza;
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre  2015,  n.  198,  ed  in
particolare l'art. 7-bis, comma 5, che attribuisce al CISR, convocato
dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso  di  situazioni  di
crisi che coinvolgano aspetti  di  sicurezza  nazionale,  compiti  di
consulenza, proposta e deliberazione, secondo modalita' stabilite con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 43, della legge  n.  124  del
2007;
  Visto l'art. 4, comma 3, lettera d-bis), della  legge  n.  124  del
2007, ai sensi del quale il Dipartimento delle  informazioni  per  la
sicurezza coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
rafforzare la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza  informatica
nazionali;
  Vista la direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione
(c.d. Direttiva NIS);
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica  sicurezza»,  ed  in  particolare
l'art. 1;
  Visti il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale che,  all'art.
7-bis, dispone che, ferme  restando  le  competenze  dei  Servizi  di
informazione per la sicurezza,  i  competenti  organi  del  Ministero
dell'interno assicurano i servizi  di  protezione  informatica  delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale  ed  il
decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, con il  quale  sono
state individuate le predette infrastrutture  ed  e'  stata  prevista
l'istituzione del Centro nazionale  anticrimine  informatico  per  la
protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC);
  Visti l'art. 14 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce,  tra  l'altro,
al Ministero dell'interno competenze in materia di difesa  civile  ed
il decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 2001 che istituisce
la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile;
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 89 che individua
le attribuzioni delle Forze armate  e  le  disposizioni  e  direttive
conseguenti  che  disciplinano  i  compiti  attinenti  alla  difesa
cibernetica;
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle  comunicazioni  elettroniche»  e,  in  particolare,  le
disposizioni che  affidano  al  Ministero  dello  sviluppo  economico
competenze in materia di sicurezza ed integrita' delle reti pubbliche
di  comunicazione  e  dei  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico;
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive
modificazioni, che  ha  istituito  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID);
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, le  disposizioni  in
materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della
direttiva 2008/114/CE  recante  l'individuazione  e  la  designazione
delle  infrastrutture  critiche  europee  e  la  valutazione  della
necessita' di migliorarne la protezione;
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  regolamento  recante  «Disposizioni  per  la  tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
e a diffusione esclusiva», adottato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, ai sensi  dell'art.  4,
comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007;
  Visto il regolamento recante  «Ordinamento  ed  organizzazione  del
Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza»,  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n.
2, ed in particolare l'art. 4, comma 5, ai sensi del quale presso  il
Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  e'  istituito  un
organismo  collegiale  permanente,  c.d.  CISR    Tecnico,    per
l'espletamento, a supporto  del  Comitato  interministeriale  per  la
sicurezza  della  Repubblica,  di  attivita'  di  istruttoria,  di
approfondimento e di valutazione anche con riferimento  a  specifiche
situazioni di crisi;
  Vista la direttiva recante indirizzi per la protezione  cibernetica
e la  sicurezza  informatica  nazionali,  adottata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24  gennaio  2013,  che  ha
definito,  in  un  contesto  unitario,  l'architettura  istituzionale
deputata alla tutela della  sicurezza  nazionale  relativamente  alle
infrastrutture critiche  materiali  e  immateriali,  con  particolare
riguardo alla protezione cibernetica  e  alla  sicurezza  informatica
nazionali;
  Considerato  l'attuale  quadro  legislativo,  improntato  alla
distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per  la  sicurezza
cibernetica tra molteplici soggetti  istituzionali  competenti  nelle
diverse fasi: della prevenzione degli  eventi  dannosi  nello  spazio
cibernetico; dell'elaborazione di linee guida e standard  tecnici  di
sicurezza;  della  difesa  dello  Stato  da  attacchi  nello  spazio
cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici;
della  preparazione  e  della  risposta  nei  confronti  di  eventi
cibernetici;
  Considerato che sul richiamato quadro  legislativo  e'  intervenuto
l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30  ottobre  2015,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del  2015,  che  ha
attribuito al CISR funzioni di consulenza, proposta e  deliberazione,
in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti  di  sicurezza
nazionale;
  Ravvisata pertanto la necessita' di aggiornare,  anche  nelle  more
del recepimento, entro il 9 maggio 2018, della citata direttiva  (UE)
2016/1148, la predetta architettura  istituzionale  alla  luce  delle
previsioni recate dall'art. 7-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  30
ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
198 del 2015, cosi' da ricondurre a sistema e unitarieta' le  diverse
competenze coinvolte nella gestione della  situazione  di  crisi,  in
relazione al grado di pregiudizio alla sicurezza della  Repubblica  e
delle  Istituzioni  democratiche  poste  dalla  Costituzione  a  suo
fondamento;
  Ritenuto  in  tale  quadro  di  procedere,  altresi',  ad  una
razionalizzazione  e  semplificazione  della  predetta  architettura
istituzionale, prevedendo che le funzioni di coordinamento e raccordo
delle attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di  eventuali
situazioni di crisi di  natura  cibernetica  siano  attestate  presso
strutture che assicurino un piu' diretto ed efficace collegamento con
il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
  Ritenuto per quanto sopra di dover  procedere  all'adozione  di  un
nuovo provvedimento che sostituisca il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013;
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica;

                              Dispone:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. Il  presente  decreto  definisce,  in  un  contesto  unitario  e
integrato, l'architettura istituzionale deputata  alla  tutela  della
sicurezza  nazionale  relativamente  alle  infrastrutture  critiche
materiali e immateriali, con  particolare  riguardo  alla  protezione
cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando  a  tal
fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i  meccanismi  e  le
procedure da seguire ai fini della  riduzione  delle  vulnerabilita',
della  prevenzione  dei  rischi,  della  risposta  tempestiva  alle
aggressioni  e  del  ripristino  immediato  della  funzionalita'  dei
sistemi in caso di crisi.
  2. I soggetti compresi nell'architettura istituzionale  di  cui  al
comma 1 operano nel rispetto delle competenze gia'  attribuite  dalla
legge a ciascuno di essi.
  3. Il modello organizzativo-funzionale delineato  con  il  presente
decreto persegue la piena integrazione con le attivita' di competenza
del Ministero dello sviluppo economico e  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale, nonche' con quelle espletate dalle strutture del  Ministero
della difesa dedicate alla protezione delle proprie  reti  e  sistemi
nonche'  alla  condotta  di  operazioni  militari  nello  spazio
cibernetico, dalle strutture  del  Ministero  dell'interno,  dedicate
alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa
civile, e quelle della protezione civile.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei ministri;
    b) CISR: il Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica di cui all'art. 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
    c) «CISR  tecnico»:  l'Organismo  di  supporto  al  CISR  di  cui
all'art. 5;
    d) DIS: il Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  di
cui all'art. 4, della legge n. 124 del 2007;
    e)  Agenzie:  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  e
l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli  6  e
7, della legge n. 124 del 2007;
    f) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS,  l'AISE  e
l'AISI di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007;
    g) Consigliere militare: il Consigliere militare  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  di  cui  all'art.  11,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;
    h)  spazio  cibernetico:  l'insieme    delle    infrastrutture
informatiche interconnesse, comprensivo di hardware,  software,  dati
ed utenti, nonche' delle relazioni logiche, comunque  stabilite,  tra
di essi;
    i) sicurezza cibernetica:  condizione  per  la  quale  lo  spazio
cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure  di
sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di  natura
volontaria  o  accidentale,  consistenti  nell'acquisizione  e  nel
trasferimento indebiti di dati, nella  loro  modifica  o  distruzione
illegittima,  ovvero  nel  controllo  indebito,  danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare  funzionamento  delle  reti  e  dei
sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
    l) minaccia cibernetica: complesso  delle  condotte  che  possono
essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero  in
danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si  sostanzia
in particolare, nelle azioni di singoli individui od  organizzazioni,
statali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al
trasferimento indebiti di dati,  alla  loro  modifica  o  distruzione
illegittima,  ovvero  a  controllare  indebitamente,  danneggiare,
distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti  e  dei
sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
    m)  evento  cibernetico:  avvenimento  significativo,  di  natura
volontaria  o  accidentale,  consistente  nell'acquisizione  e  nel
trasferimento indebiti di dati, nella  loro  modifica  o  distruzione
illegittima,  ovvero  nel  controllo  indebito,  danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare  funzionamento  delle  reti  e  dei
sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
    n) allarme: comunicazione di  avviso  di  evento  cibernetico  da
valutarsi ai fini dell'attivazione di misure di risposta pianificate;
    o) situazione di crisi cibernetica: situazione  in  cui  l'evento
cibernetico assume dimensioni, intensita' o natura tali  da  incidere
sulla sicurezza nazionale o da non poter  essere  fronteggiato  dalle
singole  amministrazioni  competenti  in  via  ordinaria  ma  con
l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale;
    p)  operatori  di  servizi  essenziali:  gli  operatori  di  cui
all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione (c.d. direttiva NIS);
    q) fornitori di servizi digitali: i fornitori di cui all'allegato
III della direttiva NIS.
                              Art. 3

                Presidente del Consiglio dei ministri

  1. Il Presidente, quale responsabile della  politica  generale  del
Governo e vertice del Sistema di informazione per la sicurezza  della
Repubblica, ai fini della  tutela  della  sicurezza  nazionale  anche
nello spazio cibernetico:
    a) assume le determinazioni ai sensi dell'art.  7-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  30  ottobre  2015,  n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11  dicembre  2015,  n.  198,  provvedendo,
nelle situazioni  di  crisi  che  coinvolgono  aspetti  di  sicurezza
nazionale, a convocare il CISR secondo le modalita' stabilite con  il
regolamento ivi previsto;
    b) adotta, curandone l'aggiornamento, su proposta  del  CISR,  il
quadro  strategico  nazionale  per  la  sicurezza  dello  spazio
cibernetico, contenente l'indicazione dei profili  e  delle  tendenze
evolutive delle minacce e delle vulnerabilita' dei  sistemi  e  delle
reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e  dei  compiti
dei diversi soggetti, pubblici  e  privati,  e  di  quelli  nazionali
operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli
strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento  della
capacita' del Paese di prevenzione  e  risposta  rispetto  ad  eventi
nello spazio cibernetico, anche  in  un'ottica  di  diffusione  della
cultura della sicurezza;
    c) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale  per  la
protezione  cibernetica  e  la  sicurezza  informatica  nazionali
contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da  porre
in essere per realizzare il quadro strategico nazionale;
    d) emana le direttive ed  ogni  atto  d'indirizzo  necessari  per
l'attuazione del Piano di cui alla lettera c);
    e) impartisce, sentito il  CISR,  le  direttive  al  DIS  e  alle
Agenzie ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della  legge  n.  124  del
2007.
                              Art. 4

            Comitato interministeriale per la sicurezza
                          della Repubblica

  1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR:
    a) partecipa, in caso di crisi cibernetica,  alle  determinazioni
del Presidente, con funzioni di consulenza e di proposta, nonche'  di
deliberazione  nei  casi  indicati  all'art.  7-bis,  comma  5,  del
decreto-legge n. 174 del 2015,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 198 del 2015;
    b)  propone  al  Presidente  l'adozione  del  quadro  strategico
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
    c) delibera il Piano nazionale  per  la  sicurezza  dello  spazio
cibernetico  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  ai  fini
dell'adozione da parte del Presidente;
    d) esprime parere, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  h),
della legge n. 400 del 1988, sulle direttive del  Presidente  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d);
    e) e' sentito, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge  n.
124 del 2007, ai fini dell'adozione delle  direttive  del  Presidente
agli organismi di informazione per la sicurezza;
    f)  esercita  l'alta  sorveglianza  sull'attuazione  del  Piano
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;
    g)  approva  linee  di  indirizzo  per  favorire  l'efficace
collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli  operatori  privati
interessati alla sicurezza cibernetica, nonche' per  la  condivisione
delle informazioni e per l'adozione di  best  pratices  e  di  misure
rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica;
    h) elabora, ai sensi dell'art. 5, della legge n.  124  del  2007,
gli indirizzi generali e gli obiettivi  fondamentali  in  materia  di
protezione  cibernetica  e  di  sicurezza  informatica  nazionali  da
perseguire  nel  quadro  della  politica  dell'informazione  per  la
sicurezza da parte degli organismi di informazione per la  sicurezza,
ciascuno per i profili di rispettiva competenza;
    i)  promuove  l'adozione  delle  iniziative  necessarie  per
assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione  dell'Italia
ai diversi consessi di cooperazione  internazionale,  sia  in  ambito
bilaterale e multilaterale, ivi compresa la NATO, e dell'UE, al  fine
della definizione e adozione  di  politiche  e  strategie  comuni  di
prevenzione e risposta;
    l) formula le proposte di intervento normativo  ed  organizzativo
ritenute  necessarie  al  fine  del  potenziamento  delle  misure  di
prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle  per  la
gestione delle crisi.
  2. Si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi  4  e  5,  della
legge n. 124 del 2007.
                              Art. 5

          Organismo di supporto al CISR - «CISR tecnico»

  1. Alle attivita' di supporto per lo svolgimento da parte del  CISR
delle funzioni di cui  all'art.  4  del  presente  decreto,  provvede
l'organismo collegiale di  coordinamento,  presieduto  dal  Direttore
generale del DIS, nella composizione di cui all'art. 4, comma 5,  del
regolamento adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 ottobre  2012,  n.  2,  recante  l'organizzazione  ed  il
funzionamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
  2. L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1:
    a) svolge attivita' preparatoria delle riunioni del CISR dedicate
alla materia della sicurezza cibernetica;
    b)  assicura  l'istruttoria  per  l'adozione  degli  atti  e  per
l'espletamento delle attivita', da parte del CISR, di cui all'art. 4,
comma 1, del presente decreto;
    c) espleta le  attivita'  necessarie  a  verificare  l'attuazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza  dello
spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra
i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli;
    d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal  CISR  e
sulla base degli  elementi  forniti  dalle  amministrazioni  ed  enti
competenti, dagli organismi di informazione  per  la  sicurezza,  dal
Nucleo per la  sicurezza  cibernetica  di  cui  all'art.  8  e  dagli
operatori privati, la formulazione delle indicazioni necessarie  allo
svolgimento delle attivita'  di  individuazione  delle  minacce  alla
sicurezza  dello  spazio  cibernetico,  al  riconoscimento  delle
vulnerabilita', nonche' per l'adozione di best practices e misure  di
sicurezza;
  3. Per le finalita' di cui al comma 2,  l'organismo  collegiale  di
coordinamento  compie  approfondimenti  ed  acquisisce  ogni  utile
contributo e valutazione ritenuti necessari.
                              Art. 6

            Linee di azione per la sicurezza cibernetica

  1. Il direttore generale del DIS, per le finalita' di tutela  della
sicurezza nazionale di cui al presente decreto, adotta le  iniziative
idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale
con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza  dei
sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare, l'individuazione e
la disponibilita' dei piu' adeguati ed avanzati supporti  tecnologici
in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione,  contrasto
e  risposta  in  caso  di  crisi  cibernetica  da  parte  delle
amministrazioni ed enti pubblici e degli  operatori  privati  di  cui
all'art. 11.
  2. Per la realizzazione delle linee di azione indicate al comma  1,
il  direttore  generale  del  DIS  predispone  gli  opportuni  moduli
organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il  ricorso
anche a professionalita' delle pubbliche amministrazioni, degli  enti
di ricerca pubblici e  privati,  delle  universita'  e  di  operatori
economici privati.
  3. Il direttore generale del  DIS,  per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo, puo' fare ricorso a convenzioni e  intese  con  le
pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ai sensi  dell'art.  13
della legge n. 124  del  2007  ed  all'affidamento  di  incarichi  ad
esperti esterni ai sensi dell'art. 21 della predetta legge.
                              Art. 7

            Organismi di informazione per la sicurezza

  1. Il DIS e le Agenzie svolgono  la  propria  attivita'  nel  campo
della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo  le
modalita' e le procedure stabilite dalla legge n. 124 del 2007.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  direttore  generale  del
DIS, sulla base delle direttive  adottate  dal  Presidente  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del  2007  e  alla  luce
degli indirizzi generali e degli obiettivi  fondamentali  individuati
dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-bis),  della
citata legge, il coordinamento delle attivita' di ricerca informativa
finalizzate a rafforzare la protezione  cibernetica  e  la  sicurezza
informatica nazionali.
  3. Il DIS, attraverso i propri  uffici,  assicura  il  supporto  al
direttore  generale  per  l'espletamento  delle  attivita'    di
coordinamento di cui al comma 2. Il  DIS  provvede,  altresi',  sulla
base delle informazioni acquisite ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,
lettera c), della legge n. 124 del 2007, alla luce delle acquisizioni
provenienti dallo scambio informativo di cui  all'art.  4,  comma  3,
lettera e), della  citata  legge,  e  dei  dati  acquisiti  ai  sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, della medesima legge, alla formulazione di
analisi,  valutazioni  e  previsioni  sulla  minaccia  cibernetica.
Provvede, in base  a  quanto  disposto  dal  presente  decreto,  alla
trasmissione  di  informazioni  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza
cibernetica alle pubbliche amministrazioni  e  agli  altri  soggetti,
anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera f), della citata  legge,  nonche'  alla
condivisione delle stesse informazioni nell'ambito del Nucleo per  la
sicurezza cibernetica di cui all'art. 8.
  4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive  attribuzioni,
svolgono,  secondo  gli  indirizzi  definiti  dalle  direttive  del
Presidente e le linee di coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca
informativa stabilite dal direttore generale del  DIS  ai  sensi  del
comma 2, le  attivita'  di  ricerca  e  di  elaborazione  informativa
rivolte alla protezione  cibernetica  e  alla  sicurezza  informatica
nazionali.
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo, il DIS e le Agenzie,  secondo  le  forme  di  coordinamento
definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-bis),  della  legge
n. 124 del 2007, corrispondono con le  pubbliche  amministrazioni,  i
soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita', le universita'  e
con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine  apposite  convenzioni
ai sensi  dell'art.  13,  comma  1,  della  medesima  legge.  Possono
accedere, per le medesime finalita',  agli  archivi  informatici  dei
soggetti di cui all'art. 13, comma 2, della legge n.  124  del  2007,
secondo le modalita' e con le procedure indicate dal regolamento  ivi
previsto.
  6. Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera m),  della  legge
n. 124 del 2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere  e
diffondere la conoscenza e la  consapevolezza  in  merito  ai  rischi
derivanti dalla minaccia cibernetica  e  sulle  misure  necessarie  a
prevenirli.
                              Art. 8

                Nucleo per la sicurezza cibernetica

  1. Presso il Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  e'
costituito,  in  via  permanente,  il  Nucleo  per  la  sicurezza
cibernetica, a supporto del Presidente  e  del  CISR,  nella  materia
della sicurezza dello spazio cibernetico, per  gli  aspetti  relativi
alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni  di  crisi  e
per l'attivazione delle procedure di allertamento.
  2. Il Nucleo e' presieduto da un vice direttore generale  del  DIS,
designato dal direttore generale,  ed  e'  composto  dal  Consigliere
militare e da un rappresentante rispettivamente del  DIS,  dell'AISE,
dell'AISI,  del  Ministero  degli  affari  esteri,  del  Ministero
dell'interno,  del  Ministero  della  difesa,  del  Ministero  della
giustizia, del Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  del  Dipartimento  della  protezione
civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per gli aspetti relativi
alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo e'  integrato
da un rappresentante dell'ufficio centrale per la segretezza  di  cui
all'art. 9, della legge n. 124 del 2007.
  3. I componenti possono farsi  assistere  alle  riunioni  da  altri
rappresentanti delle rispettive  amministrazioni  in  relazione  alle
materie oggetto di trattazione e, in particolare, per le esigenze  di
raccordo di cui all'art. 9, comma 2, lettera a).
  4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche  essere
chiamati a partecipare rappresentanti di  altre  amministrazioni,  di
universita' o di enti e istituti di  ricerca,  nonche'  di  operatori
privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica.
  5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si  riunisce  almeno  una
volta al mese, su iniziativa del presidente-vice  direttore  generale
del DIS o su richiesta di almeno un componente del Nucleo.
  6.  Sulle  attivita'  svolte,  il  Nucleo  riferisce  al  direttore
generale del DIS, per la successiva informazione al Presidente  e  al
CISR.
                              Art. 9

          Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica

  1. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 1, il  Nucleo  per  la
sicurezza cibernetica svolge funzioni  di  raccordo  tra  le  diverse
componenti dell'architettura istituzionale che intervengono  a  vario
titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto  delle
competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse.
  2. In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione
ad eventuali situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:
    a) promuove, sulla base delle direttive di cui all'art. 3,  comma
1, lettera d), la programmazione e la pianificazione operativa  della
risposta  a  situazioni  di  crisi  cibernetica  da  parte  delle
amministrazioni  e  degli  operatori  privati    interessati    e
l'elaborazione  delle  necessarie  procedure  di    coordinamento
interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile
e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto ai  sensi
dell'art.  7-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  174  del  2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015;
    b) mantiene attiva, 24 ore su 24, 7 giorni  su  7,  l'unita'  per
l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica;
    c)  valuta  e  promuove,  in  raccordo  con  le  amministrazioni
competenti per  specifici  profili  della  sicurezza  cibernetica,  e
tenuto conto di quanto previsto dall'art.  7  riguardo  all'attivita'
degli organismi  di  informazione  per  la  sicurezza,  procedure  di
condivisione delle informazioni,  anche  con  gli  operatori  privati
interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi  ad  eventi
cibernetici e per la gestione delle crisi;
    d) acquisisce le comunicazioni  circa  i  casi  di  violazioni  o
tentativi di violazione della sicurezza o di perdita  dell'integrita'
significativi ai fini del corretto funzionamento  delle  reti  e  dei
servizi dal Ministero dello sviluppo economico,  dagli  organismi  di
informazione  per  la  sicurezza,  dalle  Forze  di  polizia  e,  in
particolare, dal CNAIPIC nell'esercizio  dei  servizi  di  protezione
informatica delle infrastrutture critiche ai  sensi  dell'art.  7-bis
del decreto-legge n. 144 del  2005,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 155 del 2005,  dalle  strutture  del  Ministero  della
difesa e dai CERT di cui all'art. 10, comma 3;
    e) promuove e  coordina,  in  raccordo  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico e  con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  per  i
profili di rispettiva competenza,  lo  svolgimento  di  esercitazioni
interministeriali,  ovvero  la    partecipazione    nazionale    in
esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di  eventi
di natura cibernetica;
    f) costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti  con
l'ONU, la NATO, l'UE, altre organizzazioni  internazionali  ed  altri
Stati, ferme restando le specifiche competenze  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  del  Ministero  dell'interno,  del
Ministero della difesa e  di  altre  amministrazioni  previste  dalla
normativa vigente, assicurando comunque in  materia  ogni  necessario
raccordo.
  3. Ai fini dell'attivazione delle azioni di risposta  e  ripristino
rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:
    a)  riceve,  anche  dall'estero,  le  segnalazioni  di  evento
cibernetico  e  dirama  gli  allarmi  alle  amministrazioni  e  agli
operatori privati, ai fini dell'attuazione di quanto  previsto  nelle
pianificazioni di cui al comma 2, lettera a);
    b) valuta se l'evento assume dimensioni, intensita' o natura tali
da  non  poter  essere  fronteggiato  dalle  singole  amministrazioni
competenti in via ordinaria, ma richiede  l'assunzione  di  decisioni
coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal  caso,  allo
svolgimento delle  attivita'  di  raccordo  e  coordinamento  di  cui
all'art. 10, nella composizione ivi prevista;
    c) informa tempestivamente il  Presidente,  per  il  tramite  del
direttore generale del DIS, sulla situazione in atto, ai  fini  delle
determinazioni  di  cui  all'art.  7-bis,  comma  5,  del  richiamato
decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 198 del 2015.
  4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi rapporti
sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della
preparazione e gestione della crisi previste dal presente  decreto  e
li trasmette, per le finalita' di cui all'art. 5,  comma  2,  lettera
c), all'organismo collegiale di cui all'art. 5.
                              Art. 10

            Gestione delle crisi di natura cibernetica

  1. Per la gestione delle crisi di natura cibernetica, il Nucleo  si
riunisce nella composizione individuata ai sensi  del  comma  2,  nei
casi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), ovvero a  seguito  delle
determinazioni di cui all'art. 7-bis, comma 5, del  decreto-legge  n.
174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  198  del
2015.
  2. Ai sensi del comma 1, la composizione del Nucleo  e'  integrata,
in ragione delle necessita',  con  un  rappresentante  del  Ministero
della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  in  rappresentanza  anche  della    Commissione
interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), dell'ufficio  del
Consigliere  militare  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
autorizzati  ad  assumere  decisioni  che  impegnano  la  propria
amministrazione.  Alle  riunioni  i  componenti  possono  farsi
accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione.  Alle
stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare  rappresentanti
di  altre  amministrazioni,  anche  locali,  ed  enti,  anche  essi
autorizzati ad assumere decisioni, degli  operatori  privati  di  cui
all'art. 11 e di altri soggetti eventualmente interessati. Il  Nucleo
puo'  essere  convocato  anche  in  composizione  ristretta  con  la
partecipazione  dei  rappresentanti  delle  sole  amministrazioni  e
soggetti interessati.
  3. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione  delle
crisi, di cui al comma 2, assicurare che le attivita' di  reazione  e
stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni  ed  enti
rispetto  a  situazioni  di  crisi  di  natura  cibernetica,  vengano
espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'art.  9,
comma 2, lettera a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta
sul piano informatico e telematico, del Computer  Emergency  Response
Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico, del  CERT-PA,  istituito  presso  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, e degli altri  CERT  istituiti  ai  sensi  della  normativa
vigente. Nei casi di cui all'art. 7-bis, comma 5,  del  decreto-legge
n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  198
del 2015, il Nucleo opera nel quadro delle procedure  individuate  ai
sensi delle disposizioni ivi previste.
  4. Il Nucleo, per l'espletamento delle  proprie  funzioni  e  fermo
restando quanto previsto ai  sensi  dell'art.  7-bis,  comma  5,  del
decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 198 del 2015:
    a) mantiene costantemente informato il Presidente, per il tramite
del direttore generale del DIS, sulla crisi  in  atto,  predisponendo
punti aggiornati di situazione;
    b)  assicura  il  coordinamento  per  l'attuazione  a  livello
interministeriale  delle  determinazioni  del  Presidente  per  il
superamento della crisi;
    c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
    d) elabora rapporti e fornisce  informazioni  sulla  crisi  e  li
trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
    e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della  crisi
con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE  o  di
organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.
                              Art. 11

                          Operatori privati

  1.  Gli  operatori  privati  che  forniscono  reti  pubbliche  di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al
pubblico, gli operatori  di  servizi  essenziali  e  i  fornitori  di
servizi digitali, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere
p) e q), quelli che gestiscono  infrastrutture  critiche  di  rilievo
nazionale  ed  europeo,  il  cui  funzionamento  e'  condizionato
dall'operativita' di sistemi informatici e telematici,  ivi  comprese
quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Ministro dell'interno  9  gennaio  2008,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione:
    a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica,  anche  per
il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti  a  ricevere  le
relative comunicazioni ai sensi dell'art. 16-bis,  comma  2,  lettera
b), del decreto legislativo  n.  259  del  2003,  ogni  significativa
violazione della  sicurezza  o  dell'integrita'  dei  propri  sistemi
informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti;
    b)  adottano  le  best  practices  e  le  misure  finalizzate
all'obiettivo  della  sicurezza  cibernetica,  definite  ai  sensi
dell'art. 16-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 259
del 2003, e dell'art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto;
    c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per  la
sicurezza e consentono  ad  essi  l'accesso  ai  Security  Operations
Center  aziendali  e  ad  altri  eventuali  archivi  informatici  di
specifico  interesse  ai  fini  della  sicurezza  cibernetica,  di
rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124 del 2007,
nel quadro delle vigenti procedure d'accesso coordinato definite  dal
DIS;
    d)  collaborano  alla  gestione  delle  crisi  cibernetiche
contribuendo al ripristino della funzionalita' dei  sistemi  e  delle
reti da essi gestiti.
  2. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  fermo  restando  quanto
previsto dal regolamento di cui all'art.  4,  comma  3,  lettera  l),
della legge n. 124 del 2007, promuove l'istituzione di un  centro  di
valutazione  e  certificazione  nazionale  per  la  verifica  delle
condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' di prodotti,
apparati  e  sistemi  destinati  ad  essere  utilizzati  per  il
funzionamento di reti, servizi e infrastrutture critiche, di  cui  al
comma 1,  nonche'  di  ogni  altro  operatore  per  cui  sussista  un
interesse nazionale.
  3. Ferme restando le  conseguenze  derivanti  dalla  violazione  di
altri specifici obblighi di legge,  la  mancata  comunicazione  degli
eventi di cui al comma 1, lettera a), e' altresi'  valutata  ai  fini
dell'affidabilita' richiesta per il possesso  delle  abilitazioni  di
sicurezza di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4,  comma
3, lettera l), della legge n. 124 del 2007.
                              Art. 12

                      Tutela delle informazioni

  1. Per lo scambio delle informazioni classificate  e  a  diffusione
esclusiva si osservano le disposizioni di cui al regolamento adottato
ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera l), della  legge  n.  124  del
2007.
  2.  Il  DIS,  attraverso  l'ufficio  centrale  per  la  segretezza,
assolve, altresi', ai compiti previsti  dal  regolamento  di  cui  al
comma 1, relativi  alla  tutela  dei  Communication  and  Information
System  (CIS)  delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  operatori
privati di  cui  all'art.  11  del  presente  decreto,  che  trattano
informazioni classificate e a diffusione esclusiva.
                              Art. 13

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Dal presente decreto non  derivano  nuovi  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato.
  2. Al fine di  assicurare  il  funzionamento,  senza  soluzione  di
continuita',  dell'unita'  di  allertamento  e  risposta  a  crisi
cibernetiche, di cui all'art. 9, comma  2,  lettera  b),  durante  il
passaggio di competenze del Nucleo per la  sicurezza  cibernetica  al
DIS, previsto  dal  presente  decreto,  le  strutture  deputate  alla
gestione di tali attivita' sulla base del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  24  gennaio  2013  mantengono  la  loro
operativita' ed erogano i  relativi  servizi  a  favore  del  Nucleo,
istituito presso il DIS, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino a cessate esigenze, comunicate a  cura  del  direttore
generale del DIS.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto  e'
abrogato il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
gennaio 2013.
    Roma, 17 febbraio 2017

                                                      Il Presidente 
                                                    Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 691

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