Data: 2017-04-12 16:51:16

Impatto acustico e Mod. E5

Buonasera,
relativamente al Mod. E5 per un distributore di carburanti, si possono dare  tre diverse interpretazioni:

1) Il mod. E5 non va presentato in quanto il distributore di carburanti va ricompreso nella categoria di attivita' esenti (All. B DPR 227/2011 n. 32 - per similitudine);

2) Il Mod. E5 va presentato, ma con autocertificazione dell'interessato in quanto comunque attivita' non rumorosa (il compressore esistente produce rumore non significativo);

3) Il Mod. E5 va presentato e va sempre compilato l'allegato A da parte di tecnico in acustica ambientale in quanto presente  il compressore che produce rumore significativo.

Qual e' l'interpretazione piu' corretta?

Grazie

riferimento id:39799

Data: 2017-04-12 17:43:54

Re:Impatto acustico e Mod. E5

Posso dirti che il distributore di carburante, per prassi, non è ricompreso nelle esenzioni di cui al DPR 227/2011.

Molto spesso il distributore è soggetto ad AUA per scarichi provenienti dalle acque di dilavamento dei piazzali + procedura di impatto acustico.

Se gli scarichi non ci sono il soggetto può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva della VIAC prodotta da tecnico

riferimento id:39799

Data: 2017-04-13 07:24:03

Re:Impatto acustico e Mod. E5

Grazie,
ma cio' significa che a prescindere dalla presenza di apparecchi rumorosi e' sempre necessario far compilare l'Allegato A da un tecnico?

riferimento id:39799
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it