Buonasera,
relativamente al Mod. E5 per un distributore di carburanti, si possono dare tre diverse interpretazioni:
1) Il mod. E5 non va presentato in quanto il distributore di carburanti va ricompreso nella categoria di attivita' esenti (All. B DPR 227/2011 n. 32 - per similitudine);
2) Il Mod. E5 va presentato, ma con autocertificazione dell'interessato in quanto comunque attivita' non rumorosa (il compressore esistente produce rumore non significativo);
3) Il Mod. E5 va presentato e va sempre compilato l'allegato A da parte di tecnico in acustica ambientale in quanto presente il compressore che produce rumore significativo.
Qual e' l'interpretazione piu' corretta?
Grazie
Posso dirti che il distributore di carburante, per prassi, non è ricompreso nelle esenzioni di cui al DPR 227/2011.
Molto spesso il distributore è soggetto ad AUA per scarichi provenienti dalle acque di dilavamento dei piazzali + procedura di impatto acustico.
Se gli scarichi non ci sono il soggetto può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva della VIAC prodotta da tecnico
Grazie,
ma cio' significa che a prescindere dalla presenza di apparecchi rumorosi e' sempre necessario far compilare l'Allegato A da un tecnico?