Data: 2017-04-11 13:46:02

TITOLO PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO E "AGENZIA TURISTICA"

Buonasera,
ci sono stati posti i seguenti quesiti:

1 - Requisiti e documentazione per avere patentino di Accompagnatrice Turistica;

2 - Requisiti e Normative vigenti riguardo all'apertura di un'associazione o agenzia turistica per promuovere il nostro territorio.

La richiedente è una Consulente di viaggi di una agenzia di viaggi  e tour operator on line.
Vorrebbe aprire una attività personale e organizzare viaggi per valorizzare il  nostro territorio con una nuova formula turistica.
Vorrebbe quindi informazioni sulle varie forme e possibilità  di apertura (associazione o quant'altro) in funzione delle nuove normative che regolano il turismo.

Precisando che:
-Possiede un diploma di: Ragioniera specializzata nel Commercio Estero;
-Secondo Diploma : Naturopata e Consulente Nutrizionale;
-Lingue studiate: Inglese Francese Tedesco;
-Lavora da 1 anno per un'agenzia di viaggi.

Con questi titoli di studio possiamo rilasciarle il tesserino di accompagnatore turistico?
Quale tipologia di attività turistica potrebbe esercitare?

Ringraziando anticipatamente per la Vostra preziosa collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

riferimento id:39784

Data: 2017-04-11 21:20:30

Re:TITOLO PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO E "AGENZIA TURISTICA"

Per adesso i requisiti personali per ottenere la qualifica di A.T. sono elencati all’art. 116 della LR 86/2016, fra quelli non è rilevabile il diploma di ragioniere, anche se con l’accento posto nel commercio estero.
In qualità di dipendente di agenzia di viaggi può svolgere attività di A.T. senza abilitazione, vedi art. 114, comma 2:
Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Se il soggetto  organizzerà viaggi per professione non vedo altra strada dell’avvio di una agenzia viaggi ex art. 87 e seguenti della LR 86/2016. Anche in questo caso occorrono dei requisiti professionali, vedi art. 94 e 95.

Esiste anche la possibilità dell’associazione senza scopo di lucro (vedi proloco), vedi art. 96 e 97.


Puoi approfondire la normativa regioanle per poi concentrarti su aspetti più specifici:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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