Data: 2017-04-11 09:01:49

Incarichi art. 110 comma 1 non sono con concorso pubblico

Incarichi art. 110 comma 1 non sono con concorso pubblico

[color=red][b]Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 1549 del 4 aprile 2017[/b][/color]


Pubblicato il 04/04/2017
N. 01549/2017REG.PROV.COLL.

N. 05240/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5240 del 2016, proposto da:
Comune di Spoleto, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Antonio Lavorato, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Maria Montaldo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie 38;
nei confronti di
Claudio Gori, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA, SEZIONE I, n. 494/2016, resa tra le parti, concernente una procedura selettiva ex art. 110 t.u.e.l. per il conferimento di un incarico di qualifica dirigenziale a tempo determinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Lavorato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Montaldo e Luca Nicoletti, su delega di Cancrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria il dott. Antonio Lavorato impugnava gli atti della procedura selettiva indetta dal Comune di Spoleto (con avviso pubblico in data 23 settembre 2014) per il conferimento di incarico dirigenziale “a contratto” ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nell’area economico-finanziaria. Il ricorrente contestava il mancato scorrimento della graduatoria di un precedente concorso per un posto di dirigente della medesima area svoltosi nel 2010 nel quale si era collocato tra gli idonei non vincitori. Quindi, lo stesso dott. Lavorato impugnava con motivi aggiunti gli atti di conferimento dell’incarico all’esito della selezione a favore del controinteressato dott. Claudio Gori (delibera di giunta n. 325 del 13 novembre 2014 e decreto del sindaco n. 224 in pari data).
2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva l’impugnazione, statuendo che:
a) la graduatoria del precedente concorso era ancora valida al momento della indizione della nuova procedura di reclutamento del settembre 2014 (in virtù dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125); b) vi era quindi sostanziale equivalenza tra le mansioni relative al profilo professionale messo precedentemente a concorso e quelle invece concernenti il posto assegnato all’esito della procedura selettiva impugnata; c) il Comune non aveva inoltre espresso particolari esigenze organizzative che giustificassero il ricorso a professionalità esterne invece del ricorso a graduatorie concorsuali ancora vigente, né vi era stata alcuna trasformazione del posto di funzione prima della procedura ex art. 110 t.u.e.l.
3. Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello il Comune di Spoleto. Oltre a contestare nel merito la decisione di accoglimento del ricorso, l’amministrazione ripropone le eccezioni pregiudiziali già respinte dal Tribunale amministrativo.
4. Per resistere all’appello si è costituito il dott. Lavorato.
5. Quest’ultimo ha anche chiesto che in parziale riforma della pronuncia ex adverso appellata il Comune sia condannato a corrispondergli le differenze retributive che avrebbe percepito qualora fosse stato assunto alle dipendenze dell’amministrazioni, pari a complessivi € 234.693,95 fino al 2019.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello il Comune di Spoleto ripropone la questione di giurisdizione già risolta dal Tribunale amministrativo nel senso della sussistenza di quella amministrativa sulla presente controversia. Per contro, l’amministrazione resistente ritiene che la giurisdizione sia devoluta al giudice ordinario, sul rilievo che la procedura selettiva impugnata, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato, non ha carattere concorsuale, ma si sostanzia in una selezione condotta sulla base di curricula professionali e di un colloquio, senza l’approvazione di una graduatoria finale.
2. Il motivo è fondato ed assorbente.
3. L’art. 110, comma 1, t.u.e.l., regolante la procedura, prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato «previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico».
[color=red][b]Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle «procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». In base all’art. 63, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del pubblico impiego “privatizzato” solo queste procedure radicano la giurisdizione amministrativa.[/b][/color]
4. Per contro, come fondatamente rileva l’amministrazione appellante, la procedura selettiva in contestazione non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi. Tale procedura è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale.
Di ciò si trae in particolare conferma dagli atti di conferimento dell’incarico a favore del controinteressato dott. Gori impugnati con motivi aggiunti dal dott. Lavorato. In essi non compare alcuna graduatoria, ma solo un giudizio finale di maggiore idoneità del candidato selezionato dall’amministrazione.
5. Del resto, anche il Tribunale amministrativo ha rilevato questa circostanza, laddove ha affermato che la procedura selettiva prevista dall’art. 110 t.u.e.l. «non può essere identificata in una vera e propria procedura concorsuale», ma ha nondimeno ritenuto la propria giurisdizione in base all’assunto che essa si contraddistingue per una valutazione «di tipo comparativo e procedimentalizzata».
6. Ciò non è tuttavia sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa in una materia, quella del pubblico impiego privatizzato, in cui vige una generale giurisdizione del giudice ordinario, salvo le materie specificamente ad esso sottratte dal testo unico sul pubblico impiego. E tra queste materie vi è appunto quella del concorso pubblico, con le sue peculiari caratteristiche sopra descritte, in assenza delle quali si deve applicare la regola generale della giurisdizione ordinaria.
Al riguardo devono essere richiamati i principi espressi in materia dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall’impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, mentre al di fuori di questo schema l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico invece costituisce l’esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo: Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571). In particolare, in base a questo indirizzo giurisprudenziale le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l’assunzione a termine di soggetti esterni, sono di pertinenza del giudice ordinario, in applicazione dell’art. 63, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego, mentre esulano dalla nozione di «procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» prevista dal citato comma 4 della medesima disposizione.
[color=red][b]7. Pertanto, solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico dell’amministrazione, espresse attraverso forme procedimentalizzate ed una motivazione finale ritraibile dai criteri di valutazione dei titoli e delle prove e dalla relativa graduatoria. Quando invece la selezione, pur aperta, non si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere privatistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente.[/b][/color]
8. Per completezza, va ricordato che le stesse Sezioni unite della Cassazione attribuiscono invece nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo che si assume non essere conforme a legge, perché non lo sono a loro volta gli atti di macro-organizzazione mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2017, n. 4881, la quale ha anche precisato che la giurisdizione ordinaria non può nemmeno essere configurata sulla base del potere di disapplicazione spettante a quest’ultima in materia di pubblico impiego, ex art. 63, comma 1, t.u. di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, poiché questo potere «presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, mentre nel caso in esame si deduce una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all’esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione»).
9. Sennonché, nella presente controversia non viene in rilievo alcun atto di macro-organizzazione ai sensi dell’art. 2 del testo unico di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. Il dott. Lavorato ha invece contestato la scelta specifica con cui il Comune di Spoleto ha inteso ricoprire un posto di dirigente all’interno della propria organizzazione mediante lo strumento previsto dall’art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000.
In altri termini, l’atto da cui è sorta la lesione sulla cui base è stata proposta l’impugnazione è quello di indizione della procedura selettiva, a sua volta adottato in assenza di una presupposta regolamentazione delle «linee fondamentali di organizzazione degli uffici» o dei «modi di conferimento della titolarità dei medesimi», nell’ambito della quale in base all’art. 2 ora richiamato si esplica la potestà di auto-organizzazione dell’ente pubblico conoscibile dal giudice amministrativo, fino agli atti applicativi conseguentemente adottati.
10. In conclusione, in accoglimento dell’appello il ricorso ed i motivi aggiunti dal dott. Antonio Lavorato devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al giudice non munito di giurisdizione. Inoltre, in applicazione dell’art. 11 cod. proc. amm. quest’ultimo va indicato nel giudice ordinario.
Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione della natura della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal dott. Antonio Lavorato; indica ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. il giudice ordinario quale giudice cui è devoluta la giurisdizione sulle presente controversia.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Paolo Troiano, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Francesco Caringella





IL SEGRETARIO

riferimento id:39763

Data: 2017-05-09 14:41:21

Re:Incarichi art. 110 comma 1 non sono con concorso pubblico

Quindi non si ha diritto a permesso per concorso?

riferimento id:39763

Data: 2017-05-10 07:30:43

Re:Incarichi art. 110 comma 1 non sono con concorso pubblico


Quindi non si ha diritto a permesso per concorso?
[/quote]

in realtà la disciplina contrattuale è più AMPIA prevedendo "concorsi ed esami" ed anche ARAN ha dato interpretazione estensiva:

********************
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
Art. 19 - Permessi retribuiti

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;

- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.

8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall' art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.

Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall' art. 7, comma 2 della legge n. 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.

9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonchè dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.

11. Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto.

********************

I permessi di cui si tratta possono essere utilizzati dal dipendente solo limitatamente
alla giornate di svolgimento delle prove del concorso o dell’esame, come
espressamente precisato dalla disciplina contrattuale.
Si deve escludere, quindi, che:
- nell’ambito dei suddetti permessi possano essere ricompresi anche i giorni di
viaggio per raggiungere la sede dell'esame o del concorso;
- i permessi stessi possano essere utilizzati, anche cumulativamente in unico
periodo, per preparare gli esami.
Si deve anche sottolineare che la disciplina contrattuale, in modo generico ed ampio,
si limita a riconoscere al dipendente possibilità di fruire di una giornata di permesso
(essendo come detto non frazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di
partecipare, in quella giornata, a concorsi o esami.
Pertanto, in tale ambito, non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di
lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale,
in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione
legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di
effettuazione del concorso.
Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla
concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la
prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria
prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.
Si deve, infine, evidenziare anche che il personale, che già fruisce dei permessi per il
diritto allo studio, può avvalersi, in aggiunta alle 150 ore annue individuali, anche dei
permessi per esami previsti dall’art. 19 del CCNL.
Infatti, l’art. 15, comma 8, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede che il
dipendente, per sostenere gli esami dei corsi di studio per i quali vengono concessi i
permessi, può utilizzare, ma solo limitatamente al giorno della prova, in aggiunta alle
150 ore individuali del c.d. “diritto allo studio”, anche i permessi per esami previsti
dall’art. 19 del CCNL del 6.7.1995.
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5885/permessi%20retribuiti%20Regioni%20e%20Autonomie%20locali%20art%2019%20del%20CCNL%20del%206-7-1995.pdf

riferimento id:39763

Data: 2017-05-18 16:24:14

Re:Incarichi art. 110 comma 1 non sono con concorso pubblico

Buongiorno,
il dipendente pubblico che ottiene incarico ex 110 TUEL come responsabile di servizio D1 con P.O. in altro Ente, ha diritto ad ottenere l'aspettativa dal Comune dove lavora? O possono negargliela? Grazie

riferimento id:39763

Data: 2017-05-19 05:56:47

Re:Incarichi art. 110 comma 1 non sono con concorso pubblico


Buongiorno,
il dipendente pubblico che ottiene incarico ex 110 TUEL come responsabile di servizio D1 con P.O. in altro Ente, ha diritto ad ottenere l'aspettativa dal Comune dove lavora? O possono negargliela? Grazie
[/quote]

Nella nuova versione dell'articolo 110 si legge che per tutti questi incarichi il dipendente pubblico ha diritto a essere collocato in aspettativa. È stata letteralmente cancellata la disposizione previgente che imponeva le dimissioni a fronte della sottoscrizione di un incarico di tal fatta.
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2016-02-12/diritto-aspettativa-incarichi-dirigenziali-contratto-norma-fuori-coro-180302.php?uuid=ABO9si7
http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/sites/default/files/allegati/delibere/2015/01/01/10747/9603_8fd4a8ba0084325ffd3d592e64573336.pdf.pdf

*****************
Dlgs 267/2000 - Art. 110. Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.
(comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
(comma così modificato dall'art. 51, comma 9, legge n. 388 del 2000)

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

[color=red][b]5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.[/b][/color]
(comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

riferimento id:39763
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