Data: 2017-04-11 08:16:10

Fattura elettronica, la stampa del documento non è obbligatoria

[color=red][b][size=18pt]Fattura elettronica, la stampa del documento non è obbligatoria[/size][/b][/color]

La conservazione del documento informatico, rilevante ai fini tributari, tra cui la fattura elettronica, può avvenire senza la materializzazione del documento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E con cui ha specificato come questa facoltà di non stampare i documenti è consentita laddove si proceda alla conservazione in modalità elettronica dei documenti stessi secondo le formalità previste dalla legge. In particolare, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E ha fornito importanti chiarimenti in merito alla produzione e alla conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, come le fatture elettroniche, così come disciplinata dal D.M. 17 giugno 2014.

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/dichiarazioni-fiscali/quotidiano/2017/04/11/fattura-elettronica-la-stampa-del-documento-non-e-obbligatoria

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+46+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_46+DEL+10-04-2017.pdf

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