Sto rivedendo il regolamento per le aree pubbliche. Mi è venuto un dubbio sulla legittimità della seguente disposizione, con riferimento a quanto evidenzio in rosso:
[i]Le autorizzazioni sono distinte in:
tipo A (art. 28, comma 1, let a del del DLgs114): l’atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
- all’esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
- [color=red]all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto[/color];
- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto (Dlgs 114);
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
- [color=red]il tipo A rilasciato da un comune di un’altra regione abilita, nell’ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere[/color].[/i]
Sto rivedendo il regolamento per le aree pubbliche. Mi è venuto un dubbio sulla legittimità della seguente disposizione, con riferimento a quanto evidenzio in rosso:
[i]Le autorizzazioni sono distinte in:
tipo A (art. 28, comma 1, let a del del DLgs114): l’atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
- all’esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
- [color=red]all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto[/color];
- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto (Dlgs 114);
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
- [color=red]il tipo A rilasciato da un comune di un’altra regione abilita, nell’ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere[/color].[/i]
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NORMA SUPERFLUA e rischiosa.
Un buon regolamento dovrebbe ridurre al minimo le citazioni di fonti normative sovraordinate (leggi nazionali o regionali) per evitare che la loro modifica renda la norma comunale priva di copertura.
Inoltre un regolamento NON DOVREBBE MAI disciplinare aspetti non collegati al territorio comunale di pertinenza. La norma in questione NON HA RILEVANZA interna al Comune ma esterna ed in quanto tale è NULLO (nessun altro Comune veneto può farvi riferimento per legittimare l'operato del titolare di licenza di tipologia A).
Suggeriamo una formulazione quale la seguente:
[color=red][b]Le autorizzazioni sono distinte in:
tipo A (art. 28, comma 1, let a del del DLgs114): l’atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio abilita alla partecipazione alle iniziative commerciali su aree pubbliche secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.[/b][/color]