Data: 2017-04-07 17:14:54

sopralluogo piscina

Durante un sopralluogo presso un b&B si è accertata la presenza di una piscina utilizzata dal pubblico e non solo dalla clientela della citata struttura. Dal controllo è emersa la mancanza di scia per detta piscina e pertanto si è proceduto alla redazione del verbale, redatto di concerto con personale asl. Si è messo la censura di illegittimità in quanto l'atto è stato redatto da personale citato poc'anzi. Inoltre si chiede se è competente la regione (Puglia) a ricevere eventuale ricorso e se sia leggittima la contestazione di sanzione per  l'assenza di tracciabilità dello scarico dell'acqua utilizzata in piscina.

riferimento id:39733

Data: 2017-04-08 16:31:09

Re:sopralluogo piscina


Durante un sopralluogo presso un b&B si è accertata la presenza di una piscina utilizzata dal pubblico e non solo dalla clientela della citata struttura. Dal controllo è emersa la mancanza di scia per detta piscina e pertanto si è proceduto alla redazione del verbale, redatto di concerto con personale asl. Si è messo la censura di illegittimità in quanto l'atto è stato redatto da personale citato poc'anzi. Inoltre si chiede se è competente la regione (Puglia) a ricevere eventuale ricorso e se sia leggittima la contestazione di sanzione per  l'assenza di tracciabilità dello scarico dell'acqua utilizzata in piscina.
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PREMESSA: la questione non riguarda il B&B ma l'eventuale gestione di una piscina aperta al pubblico (a prescindere che sia connessa con il B&B).
Se è evidente l'apertura al pubblico "pagante" allora la sanzione è corretta.
Quanto all'autorità competente la legge regionale 35/2008 non è ben formulata

[b][color=red]Art. 27  (Procedimento amministrativo - sanzionatorio) 
1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII sono svolte dalla ASL competente per territorio.  2. L’attività di controllo e vigilanza è svolta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL del luogo in cui è ubicata la piscina, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).  3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal titolo VII, si osservano i principi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.[/color][/b]

Secondo il principio per cui alla funzione amministrativa segue quella sanzionatoria e anche gli introiti sembrerebbe che l'autorità competente (quindi quella a cui presentare scritti difensivi) sia la ASL stessa .....
IN ALTERNATIVA, se si ritiene che la norma in commento non identifica l'autorità competente potrebbe optarsi per la COMPETENZA COMUNALE (vista la competenza sul procedimento principale).

SUGGERIAMO di indicare il Comune come autorità competente.

NON risultano sanzioni inerenti le modalità di svolgimento dell'attività, ma solo quelle inerenti la mancanza di titolo o comunicazione.
Sugli scarichi varrà il REGIME GENERALE del dlgs 152/2006 e le relative sanzioni amministrative e penali.

riferimento id:39733

Data: 2017-04-08 17:03:32

Re:sopralluogo piscina

mi scuso, mi sono accorto di essermi espresso male per la fretta. A redazione del verbale congiunto, ci viene censurato il presunto "vizio" che per la mancanza della scia quale titolo abilitativo non inoltrata al comune, il verbale sia stato redatto dal personale dell'asl a firma congiunta di personale del comando polizia locale.

riferimento id:39733

Data: 2017-04-08 18:07:42

Re:sopralluogo piscina


mi scuso, mi sono accorto di essermi espresso male per la fretta. A redazione del verbale congiunto, ci viene censurato il presunto "vizio" che per la mancanza della scia quale titolo abilitativo non inoltrata al comune, il verbale sia stato redatto dal personale dell'asl a firma congiunta di personale del comando polizia locale.
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La presenza di firma congiunta sul verbale sia di sopralluogo non inficia il verbale stesso. Anche l'eventuale firma congiunta sul "verbale sanzionatorio" non inficia perchè comunque lo stesso è imputabile SOLO ad uno dei due enti (Comune o ASL) .... quindi non vedo problemi

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