In un piccolo comune di circa duemila abitanti non ci sono figure dirigenziali ma solo funzionari con posizione organizzativa.
Scaduto il termine fissato nel decreto sindacale dell'attribuzione della posizione organizzativa, l'amministrazione in attesa di una riorganizzazione degli Uffici e dei servizi l'amministrazione ha comunicato che i vecchi funzionari possono continuare in regime di prorogatio (per 45 giorni) le loro funzioni di posizione organizzativa.
La fonte normativa pare che sia la Legge 444/1994, ma ho forti dubbi sulla correttezza di tale interpretazione.
E' applicabile la prorogatio, preso atto che l'amministrazione non è decaduta ma è nel pieno del mandato elettorale?
Grazie
In un piccolo comune di circa duemila abitanti non ci sono figure dirigenziali ma solo funzionari con posizione organizzativa.
Scaduto il termine fissato nel decreto sindacale dell'attribuzione della posizione organizzativa, l'amministrazione in attesa di una riorganizzazione degli Uffici e dei servizi l'amministrazione ha comunicato che i vecchi funzionari possono continuare in regime di prorogatio (per 45 giorni) le loro funzioni di posizione organizzativa.
La fonte normativa pare che sia la Legge 444/1994, ma ho forti dubbi sulla correttezza di tale interpretazione.
E' applicabile la prorogatio, preso atto che l'amministrazione non è decaduta ma è nel pieno del mandato elettorale?
Grazie
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A prescindere dalla "denominazione" utilizzata dal Sindaco se questi ha adottato un atto con il quale "proroga" la titolarità delle P.O. .... non vi sono ostacoli di carattere generale alla sua validità. Trattandosi di misura organizzativa temporanea e straordinaria ritengo che non vi siano nemmeno profili sostanziali (l'applicazione in "analogia" della prorogatio prevista dal contratto appare ragionevole: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20224.0) visto il principio di continuità dell'azione amministrativa che non consente di lasciare scoperte le cariche decisorie dell'ente.