Buongiorno sto ricapitolando i riferimenti normativi e lo stato dei fatti sull'argomento dei requisiti professionali degli operatori del biobenessere e massaggi.
Ho trovato la DELIBERAZIONE di Consiglio Regione Toscana del 28 gennaio 2009, n. 1 -
relativa agli Adempimenti ex articolo 5 della Legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali)
e volevo sapere se ci sono state evoluzioni su questo,
in particolare se gli operatori del biobenessere che iniziano ora una attività devono attestare il possesso di particolari attestati formativi
e se si a chi ne va richiesta la verifica.
- La formazione degli operatori deve essere portata a compimento da organismi formativi accreditati ai sensi della
delibera della Giunta regionale toscana n. 968 del 17 dicembre 2007 ed iscritti nell’elenco regionale delle discipline del
benessere e bio-naturali – Elenco DBN previsto all’articolo 5 della l.r. 2/2005.
Per lo svolgimento dei corsi di formazione si applicano le modalità di attuazione previste alle lettere a) e b) dell’articolo
17 della legge regionale n. 32 del 16 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni ed al capo III del relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale dell’8 agosto 2003 n. 47/R e
successive modifiche ed integrazioni.
Il riconoscimento dei corsi di formazione professionale, come previsto alla lettera b) del citato articolo 17, deve essere
richiesto dagli organismi formativi accreditati ed iscritti nell’elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali,
alle amministrazioni provinciali di competenza.
I corsi di formazione professionale devono avere una durata almeno triennale (articolo 3 della l.r. 2/2005), di
complessive 1200 ore di cui l’attività di stage deve rappresentare non più del 45 per cento del monte ore complessivo.
L’inserimento dell’operatore nell’elenco regionale delle DBN garantisce ai cittadini la qualità della formazione.
Grazie
Dalla giurisprudenza cosituzionale riferia a leggi regionali come qualla del Piemonte (analoga a quella Toscana) abbiamo compreso che la figura profesisonale non è stata definita a livello statale e quindi il suo esercizio è libero. Non è possibile pèer una PA imporre una SCIA o un'autorizzazione. In sintesi, il soggetto non deve dichiarare da nessuna parte di avere o meno i requisiti.
Certo è che a livello privato, un albergatore, ad esempio, possa chiedere al dipendente che esercita tali profesisoni, l'attestazione riferita al superamento di corso più o meno riconosciuti.
vedi qua:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/19/siste/00000087.htm
e
TAR Piemonte, n. 46 del 10/01/2017 (molto ineteressante)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38280.msg73147#msg73147