[color=red]TAR Lazio RM), sez. II-quater n.3153 del 6 marzo 2017[/color]
Elettrosmog.Sostituzione di impianti di telefonia
La mera sostituzione di antenne, parabole e apparati tecnologici preesistenti con manufatti similari non comporta la necessità di richiedere un nuovo parere paesistico, trattandosi di una duplicazione di titoli già ottenuti a suo tempo in contrasto con le esigenze di accelerazione della realizzazione della rete a banda larga sottese all'articolo 87-bis del D.Lgs. 259/2003 oltre che con il principio di economicità e non aggravamento dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e trattandosi comunque di opere di minimo impatto e sostanzialmente assimilabili a quelle di ordinaria manutenzione
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