Data: 2017-04-06 08:58:39

scia distributori automatici e succ.elenco aggior.solo a SUAP Comune sede legale

Buongiorno Dott. Chiarelli. Facendo riferimento al suo consiglio telefonico di stamane, sono a postare sul vostro forum la seguente problematica. In data di ieri 05/04/2017 abbiamo ricevuto dal Comando di Polizia Municipale di xxxxxx (Puglia, Prov. Taranto), un verbale di accertamento di illecito amministrativo con conseguente sanzione addirittura di euro 5.000,00 in quanto nel verbale si legge che, presso un nostro cliente dove sono ubicati distributori automatici di nostra proprietà e concessi in comodato d'uso, "...ha violato l'art. 58 comma 1 della Legge Regionale n. 24 del 16 Aprile 2015 (puglia).....perchè esercitava una forma speciale di vendita attraverso distrib.autom. posizionati all'interno dell'attività su indicata senza aver presentato regolar SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ginosa". In effetti tale legge regionale (pugliese) indica in tale art. quanto segue:

Apparecchi automatici
1.    La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo
di apparecchi automatici è soggetta ad apposita
SCIA al comune competente per territorio.

Ora la questione per cui contesto vivamente tale provvedimento è presto detta. La mia società che si occupa di distribuzione automatica ha sede legale in Basilicata. A tal proposito mi sono sempre attenuto al DGR 1288/2011 E SS. MM. (Basilicata), il quyale recita espressamente...

Distributori automatici
Premesso che:
-
per  “stabilimento  si  intende  ogni  unità  di  un’impresa
alimentare,  a  sua  volta  definita  come
ogni  soggetto  pubblico  o  privato...che  svolge  una  qualsiasi  d
elle  attivi
tà  connesse  ad  una
delle  fasi  di  produzione,  trasformazione  e  distribuzione
  degli  alimenti”  (art.  3  Reg.  CE
178/2002)
-    il  distributore  automatico  non  è  semplicemente  un  bene
strumentale  (cespite)  in  capo
all’unico soggetto privato che è l’impresa che svolge
il servizio di ristoro;
è necessario
-    prevedere la sola registrazione a mezzo comunicazione ini
zio attività (S.C.I.A.) effettuata da
parte  dell’impresa  che  fornisce  il  servizio  di  ristoro  a  mezz
o  di  distributori  automatici  alla
ASL  dove  l’impresa  stessa  ha
  sede  legale  o  stabilimento  con  allegato  elenco  delle
postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori son
o collocati;
-    nei casi di installazioni di distributori automatici (escl
usi quelli per il latte crudo, che seguono
specifica  normativa)  in  Comuni
diversi  da  quello  in  cui  l’impresa  ha  il  proprio  stabilimen
to,
nonché nei casi di successive  variazioni, questa non dovrà ef
fettuare una S.C.I.A. ma una
semplice  comunicazione  con  il  prospetto  cumulativo  aggiornato
delle  locazioni  dove  i
distributori automatici sono istallati.
A tal proposito infatti mi sono sempre preoccupato di inviare periodicamente al SUAP del Comune dove ho la sede legale l'elenco aggiornato di tutti i distributori automatici di mia proprietà ubicati sia in Basilicata che in Puglia, nel quale ovviamente è compreso anche il cliente per cui pare sia stata commessa la violazione. A tal proposito mi viene in aiuto anche una comunicazione a mezzo pec delle ASL del mio Comune, ricevuta sempre a mezzo SUAP, nel quale il Direttore U.O.C. specifica che"...una prima registrazione per inizio attività presso l'ASL competente per territorio ove risiede la sede legale e successivamente solo una semplice comunicazione di aggiornamento del numero e sedi dei distributori".
Vorrei quindi sapere quale iter ddovrei seguire pr presentare memorie difensive e respingere la sanzione che non mi sembra affatto corretta, dato che ho comunque provveduto a denunciare il distributore del mio cliente al mio SUAP DI COMPETENZA.
Soprattutto sarei interessato a sapere i provvedimenti di legge, magari anche di rango nazionale e quindi di fonte superiore (anche se la materia dovrebbe rimanere di competenza regionale), che giustificherebbero la mia difesa. Lei telefonicamente mi parlava del decreto legislativo n. 222/2016 Tabella A, anche se leggendo tale normativa, mi sembre di capire che si faccia riferimento al settore dell'ediliza e non ad una pratica di distributori automatici.
Capirà bene che non può la mia azienda presentare comunicazione a tutti i SUAP dei Comuni di tutte le Regioni dove ho installati i miei distributori, impazzirei e tralaltro non mi sembra un modo per semplificare le procedure amministrative. Tralaltro per concludere il Comando dei Vigili che mi ha per ora sanzionato mi ha anche riferito che almeno nel loro Comune dovrei richiedere anche un parere igienico-sanitario (che mi pare costi 50 euro) denunciando la tipologia dei prodotti somministrati (cosa che mi pare assurda pouchè si tratterebbe di fare quella lunghissima procedura che già ho fatto giustamente al momento della dichiarazione di inizio attività).

La domanda finale quindi è la seguente...in che modo potrei contestare la sanzione indicando nelle memorie difensive leggi, magari anche di rango nazionale che mi diano buone probabilità di accoglimento della difesa, anche procedendo per vie legali, dato che mi sembra una mostruosità pagare una sanzione di ben 5.000 euro ?

Scusandomi per la lunghezza del messaggio, ma confidando in un vostro riscontro che richiedo molto gentilmente essere dettagliato e specifico, porgo i miei saluti.

Andrea.

riferimento id:39705

Data: 2017-04-07 09:43:57

Re:scia distributori automatici e succ.elenco aggior.solo a SUAP Comune sede legale

La disciplina sui distributori automatici di alimenti e bevande è stata "mal gestita" dal legislatore con il dpgs 114/1998 in quanto ha dato luogo ad EQUIVOCI sugli obblighi dei soggetti (sia amministrativi che sanitari).
Se da una lettura tecnica era chiaro che l'obbligo di SCIA era previsto solo per l'avvio dell'attività e non per le singole installazioni ... di fatto molti Comuni hanno preteso (spesso supportati o invitati dalle ASL) a chiedere una comunicazione per ogni nuovo distributore.

Abbiamo affrontato il tema numerose volte in questo FORUM (https://www.google.it/search?q=site:omniavis.it/web/forum+distributori+automatici&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=N17nWJWbKoXYU__Oj6gN) e tralasciamo "il passato".

Oggi per fortuna un chiarimento è giunto dal dlgs 222/2016 (cosiddetto DECRETO SCIA2) che al punto 1.11.2  Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici e 1.11.3  Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture della TABELLA ALLEGATA che dispone:
[color=red][b]Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL.[/b][/color]
Se è vero che Enti Locali e Regioni hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi a nostro avviso la disposizione ha carattere "interpretativo" non innovativo, quindi vale anche per il passato.


Quindi la SCIA si fa solo per l'avvio dell'attività (UNA TANTUM) presso il Comune competente in ragione della SEDE LEGALE (in realtà l'impresa può scegliere un qualsiasi Comune) senza necessità di presentare ulteriori SCIA nei Comuni dove si installano i singoli apparecchi.

[b]SUGGERIAMO di presentare scritti difensivi ben articolati chiedendo l'annullamento del verbale.[/b]

riferimento id:39705
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